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Art. 7
- Giornata per la pace. Conferenza regionale della pace
1. Il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre l’anniversario dell’approvazione della "Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo" da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è individuata come Giornata per la pace in Toscana.
2. In occasione della Giornata per la pace il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato di cui al precedente art. 6 , realizza idonee iniziative volte a ricordare il significato della ricorrenza in relazione alla promozione e salvaguardia della pace e al riconoscimento dei diritti umani.
3. La Giunta regionale organizza annualmente la Conferenza regionale della pace, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti indicati all’ art. 2 e del Comitato di cui all’ art. 6 della presente legge.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61 , art. 21.

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Abrogata ai sensi della l.r. 22 maggio 2009, n. 26 , art. 56, salvo quanto disposto dall'art. 55 che qui si riporta:

“Art. 55 - Norma transitoria
1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2.Fino all’adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati “.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.