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Art. 6
- Comitato di Consulenza
1. È costituito il Comitato di Consulenza della Regione nelle materie oggetto della presente legge.
2. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, è composto da sei esperti individuati tra eminenti personalità distintesi per la loro attività nei diversi campi interessati dalle iniziative della presente legge.
3. I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale, tenendo conto delle diverse aree culturali e delle differenze in genere.
4. Il Comitato dura in carica tre anni.
5. Per la validità delle sedute è prevista la presenza di quattro componenti.
6. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalle strutture della Giunta regionale.
8. Ai componenti del Comitato compete il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, secondo il trattamento economico di missione previsto per il personale regionale di qualifica dirigenziale. Tale rimborso spetta qualora il soggetto interessato sia residente in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove la riunione si svolge.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61 , art. 21.

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Abrogata ai sensi della l.r. 22 maggio 2009, n. 26 , art. 56, salvo quanto disposto dall'art. 55 che qui si riporta:

“Art. 55 - Norma transitoria
1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2.Fino all’adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati “.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.