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Art. 5
- Procedure di attuazione del piano di indirizzo
1. Le funzioni amministrative di attuazione del piano di indirizzo sono svolte dalla Giunta regionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dall’ art. 11 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 , e successive modificazioni.
2. I provvedimenti amministrativi di riparto e assegnazione dei contributi regionali vengono adottati secondo scadenze predeterminate dal piano di indirizzo di cui all’ art. 3 , sentito il Comitato di Consulenza di cui al successivo art. 6 .

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61 , art. 21.

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Abrogata ai sensi della l.r. 22 maggio 2009, n. 26 , art. 56, salvo quanto disposto dall'art. 55 che qui si riporta:

“Art. 55 - Norma transitoria
1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2.Fino all’adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati “.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.