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Art. 2
- Destinatari
1. Sono destinatari dei contributi regionali:
a) le Province, i Comuni, le Circoscrizioni di decentramento comunale, le Comunità Montane;
b) i Provveditorati agli Studi, la Sovrintendenza Scolastica Regionale, l’Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi (IRRSAE), le Istituzioni scolastiche;
c) le Università degli Studi e gli Istituti di Ricerca;
d) le Associazioni e i Comitati costituiti ai sensi di legge che per statuto svolgano attività di educazione alla pace e di sensibilizzazione contro la guerra.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61 , art. 21.

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Abrogata ai sensi della l.r. 22 maggio 2009, n. 26 , art. 56, salvo quanto disposto dall'art. 55 che qui si riporta:

“Art. 55 - Norma transitoria
1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2.Fino all’adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati “.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.