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Art. 11
- Norma transitoria
1. Gli interventi relativi all’anno 1997 continuano ad essere attuati secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 19 luglio 1995, n. 78 Tali interventi possono essere fruiti dai soggetti indicati all’ art. 2 della presente legge.
2. I termini di presentazione delle domande di contributo indicati agli articoli 2, 3 e 7 della L.R. n. 78/95 sono unificati alla data del 30 settembre 1997.
3. In prima applicazione della presente legge la proposta di piano di indirizzo è presentata dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 28 febbraio 1998. Il Consiglio regionale approva il piano di indirizzo entro il 31 marzo 1998.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61 , art. 21.

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Abrogata ai sensi della l.r. 22 maggio 2009, n. 26 , art. 56, salvo quanto disposto dall'art. 55 che qui si riporta:

“Art. 55 - Norma transitoria
1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2.Fino all’adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati “.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.