Menù di navigazione

Legge regionale 5 marzo 1997, n. 15

Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 14 marzo 1997

Art. 9
- Deroghe
1. Il Consiglio regionale, successivamente alla prima istituzione dell’elenco regionale di cui all’ art. 5 , approva la disciplina specifica, comprendente, altresì, le modalità per il controllo, in ordine alle deroghe alla normativa regionale relativa alle condizioni strutturali ed igienico-sanitarie riferite esclusivamente alle attività ed ai processi considerati e in quanto strettamente necessarie a rendere possibile lo svolgimento delle attività e dei processi tutelati dalla presente legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.