Legge regionale 5 marzo 1997, n. 15
Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione.
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 14 marzo 1997
Art. 9
- Deroghe
1. Il Consiglio regionale, successivamente alla prima istituzione dell’elenco regionale di cui all’ art. 5 , approva la disciplina specifica, comprendente, altresì, le modalità per il controllo, in ordine alle deroghe alla normativa regionale relativa alle condizioni strutturali ed igienico-sanitarie riferite esclusivamente alle attività ed ai processi considerati e in quanto strettamente necessarie a rendere possibile lo svolgimento delle attività e dei processi tutelati dalla presente legge.
Note del Redattore: