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Legge regionale 5 marzo 1997, n. 15

Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 14 marzo 1997

Art. 5
- Elenco regionale
1. La Giunta regionale istituisce l’elenco regionale in cui vengono registrati e catalogati i processi produttivi e le attività dell’agricoltura e dell’ambiente rurale di particolare interesse storico, etnografico e culturale minacciati dal rischio di cessazione o scomparsa, nonché le strutture ad essi collegate.
2. L’elenco è formato sulla base delle risultanze e dei dati che emergono dal censimento e dalla catalogazione di cui all’ art. 4
3. L’iscrizione nell’elenco è disposta con atto della Giunta regionale, previa verifica della corrispondenza dei dati da iscrivere ai criteri e agli indirizzi tecnici di cui all’ art. 4 e alle finalità della presente legge.
4. La Giunta regionale dà comunicazione all’interessato dell’avvenuto inserimento del processo produttivo, dell’attività e della struttura nell’elenco regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.