Legge regionale 5 marzo 1997, n. 15
Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione.
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 14 marzo 1997
Art. 4
- Censimento e catalogazione
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale la proposta di deliberazione contenente i criteri e gli indirizzi tecnici per l’effettuazione del censimento e della catalogazione delle attività, dei processi e delle strutture di cui alla presente legge. Il Consiglio regionale provvede all’approvazione entro i successivi quarantacinque giorni.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’atto di cui al primo comma e sulla base dei criteri e degli indirizzi tecnici ivi contenuti, le Province e, per i territori montani, le Comunità montane, su segnalazione dei Comuni, provvedono ad un primo censimento e catalogazione e trasmettono i dati relativi alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale nei successivi trenta giorni istituisce l’elenco di cui all’ art. 5
4. Successivamente al primo censimento e catalogazione,
la competente struttura della Giunta regionale, anche su richiesta dei soggetti interessati oltre che su segnalazione dei comuni, può
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aggiornare in ogni tempo i dati e gli elementi da inserire nell’elenco regionale.
Note del Redattore: