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Legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5

Assistenza ospedaliera in forma indiretta presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 31 gennaio 1997

Art. 3
- Norma finale
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera le classi di patologie e prestazioni che possono essere fruite presso centri privati di altissima specializzazione in Italia, nel rispetto del seguente criterio direttivo:
- individuazione del grado di risposta delle strutture sanitarie toscane accreditate alle esigenze di prestazioni di cui alla presente legge.
2. Il paragrafo 9 della parte quarta e l’allegato 8 del piano sanitario regionale 1996-98, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 1995, n. 527, cessa di produrre effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge in attesa che, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’ art. 25 della L.R. 2 gennaio 1995, n. 1 , il Consiglio regionale provveda ad adottare apposita deliberazione modificativa del piano sanitario regionale nelle parti sopra indicate, anche in data anteriore alla scadenza del periodo di validità della citata deliberazione Consiglio regionale n. 527/1995.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.