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Legge regionale 29 luglio 1996, n. 60

Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, dell' 8 agosto 1996

Art. 21
- Utilizzazione dei fondi
1. Il Fondo per la minore produzione di rifiuti è costituito dall’ammontare versato a titolo di tributo, esclusa la parte derivante dall’applicazione del tributo ai fanghi di risulta. (51)

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 19.

2. Il Fondo per investimenti di tipo ambientale è costituito dall’ammontare del tributo riferito ai fanghi di risulta. (52)

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 19.

3. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento degli interventi destinati a favorire la minore produzione dei rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, le attività di cui alla legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996), la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per l’istituzione e il mantenimento delle aree naturali protette nonché per il finanziamento dell'ARPAT. (57)

Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 34, art. 12.

3 bis. Il fondo regionale addizionale di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 34/2020, è alimentato dal gettito dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Il fondo è destinato, come previsto dall’articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006, a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del d.lgs. 152/2006, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata. (58)

Comma inserito con l.r. 4 giugno 2020, n. 34, art. 12.

4. Ai fini della ripartizione del Fondo per la minore produzione dei rifiuti tra i settori di intervento di cui al comma 3 e ai fini della ripartizione del fondo di cui al comma 3 bis, (59)

Parole inserite con l.r. 4 giugno 2020, n. 34, art. 12.

la Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni del Programma Regionale di Sviluppo, delibera, in conformità a quanto previsto dalla R. 7 novembre 1994, n. 81 e successive modificazioni, la destinazione delle risorse medesime e la conseguente disponibilità da parte delle strutture organizzative competenti.
5. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo cui afferiscono i fanghi di risulta.
6. Le risorse dei Fondi sono utilizzate in conformità alle procedure previste dalle legge regionali.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 14 ed ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 15.

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Articolo sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 16 ed ora abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n.9 , art.9.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 19.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 146.

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Comma così sostituito con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 3.

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Parole abrogate con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.19.

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.21 ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.22.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.23.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 3.

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 4, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Comma così sostituito con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Allegato aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 2.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 2, ed ora abrogata con l.r. 29 aprile 2016, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 29 aprile 2016, n. 29 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 1. Le relative disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data il testo è il seguente:

“ 1. In attuazione dell'articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.), a decorrere dal 1 gennaio 2006 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è determinato in:
a) euro 4,33 a tonnellata per i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi delle norme di attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
b) euro 7,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti nella lettera a), derivanti:
1) da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice CER 01, con esclusione dei rifiuti non specificati altrimenti compresi in tale categoria;
2) da operazioni di costruzione e demolizione identificati con il codice CER 17;
3) da processi termici identificati con il codice CER 10, come individuati nell'allegato A alla presente legge;
4) dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05;
b bis) nella misura di cui all’articolo 30 quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), per i rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;
c) euro 10,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b);
d) nella misura di cui agli articoli 30 bis e 30 quinquies della l.r. 25/1998 per i rifiuti urbani e assimilati;
e) euro 10,33 per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 36 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
f) euro 25,82 a tonnellata per i rifiuti pericolosi diversi da quelli indicati alla lettera e).”.
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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 20 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 34, art. 12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.