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Legge regionale 29 luglio 1996, n. 60

Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, dell' 8 agosto 1996

Titolo 2
- DISCARICHE E IMPIANTI AUTORIZZATI
Art. 5
- Determinazione della base imponibile
1. Ai fini della determinazione della base imponibile, presso tutte le discariche e impianti di cui all’articolo 2 sono tenuti appositi registri, con fogli numerati e bollati dall’Ufficio del Registro, nei quali vengono giornalmente annotate le operazioni di conferimento, con la indicazione del soggetto conferente e della quantità di rifiuti conferiti.
2. Ai fini dell’applicazione dell’ammontare dell’imposta, le quantità dei rifiuti sono specificate con riferimento alle tipologie di cui all’articolo 3, comma 29 e 40 della legge statale.
3. Nei casi in cui, in conformità alle disposizioni in materia di rifiuti, sia prevista la tenuta dei registri, conformi ai requisiti di forma di cui al comma 1 e contenenti tutte le informazioni di cui ai precedenti commi, la base imponibile viene determinata con riferimento alle annotazioni contenute nei medesimi.
Art. 6
- Versamento del tributo
1. Il tributo è versato alla Regione, entro i termini stabiliti dall’articolo 3, comma 30, della legge statale, su apposito conto corrente postale.
Art. 7
- Dichiarazione annuale
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti passivi di cui all’ articolo 3 trasmettono alla competente struttura tributaria della Regione una dichiarazione, in triplice copia, riepilogativa dell’attività svolta e dei pagamenti tributari effettuati, nell’anno precedente, contenente almeno i seguenti dati:
a) denominazione e sede del gestore e generalità complete del legale rappresentante;
b) ubicazione della discarica o dell’impianto di incenerimento;
c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nonché quantità parziali per ogni tipologia di rifiuto;
d) indicazione del versamento del tributo effettuato.
2. Ai fini della dichiarazione deve essere utilizzata apposita scheda sottoscritta dal legale rappresentante.
3. La scheda è approvata dalla Regione entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge e pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
4. La Regione adotta le misure necessarie per rendere disponibili le schede in questione ai soggetti interessati.
Art. 8
- Fattispecie di inadempimento
1. Ai fini dell’applicazione delle pene pecuniarie di cui al successivo articolo 16 , il mancato utilizzo, ai fini della dichiarazione, della scheda di cui all’ articolo 7 , equivale a omessa presentazione della dichiarazione.
2. Ugualmente equivale a omessa presentazione, la non completa compilazione della scheda, ovvero la sua trasmissione oltre il termine di cui all’ articolo 7 , comma 1.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 14 ed ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 15.

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Articolo sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 16 ed ora abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n.9 , art.9.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 19.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 146.

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Comma così sostituito con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 3.

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Parole abrogate con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.19.

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.21 ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.22.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.23.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 3.

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 4, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Comma così sostituito con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Allegato aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 2.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 2, ed ora abrogata con l.r. 29 aprile 2016, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 29 aprile 2016, n. 29 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 1. Le relative disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data il testo è il seguente:

“ 1. In attuazione dell'articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.), a decorrere dal 1 gennaio 2006 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è determinato in:
a) euro 4,33 a tonnellata per i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi delle norme di attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
b) euro 7,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti nella lettera a), derivanti:
1) da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice CER 01, con esclusione dei rifiuti non specificati altrimenti compresi in tale categoria;
2) da operazioni di costruzione e demolizione identificati con il codice CER 17;
3) da processi termici identificati con il codice CER 10, come individuati nell'allegato A alla presente legge;
4) dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05;
b bis) nella misura di cui all’articolo 30 quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), per i rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;
c) euro 10,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b);
d) nella misura di cui agli articoli 30 bis e 30 quinquies della l.r. 25/1998 per i rifiuti urbani e assimilati;
e) euro 10,33 per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 36 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
f) euro 25,82 a tonnellata per i rifiuti pericolosi diversi da quelli indicati alla lettera e).”.
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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 20 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 34, art. 12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.