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Legge regionale 29 luglio 1996, n. 60

Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, dell' 8 agosto 1996

Art. 16
1. Per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all’operazione.
2. Per omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 103,00 ad euro 516,00. (44)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86, art. 6.

6. Nei casi di cui all'articolo 9 è applicata la sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo e dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali) (16)

Parole prima sostituite con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.21 ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 7.

, nonché la sanzione pari a tre volte l'ammontare del tributo prevista dal Sito esternocomma 32 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 . Per l'esercizio di attività di discarica abusiva, per l'abbandono, per lo scarico, per il deposito incontrollato di rifiuti (45)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86, art. 6.

(49)

Parole soppresse con l.r. 29 aprile 2016, n. 29, art. 2.

, ove non sia possibile procedere alla esatta quantificazione dei materiali, il tributo è calcolato sulla base imponibile fissata forfettariamente nelle quantità così determinate:
a) per quantità stimate dall'organo verbalizzante fino alle 2 tonnellate: 1 tonnellata;
b) per quantità stimate oltre le 2 tonnellate e fino a 10 tonnellate: 5 tonnellate;
c) per quantità stimate oltre le 10 tonnellate e fino a 100 tonnellate: 50 tonnellate;
d) per quantità stimate oltre le 100 tonnellate e fino a 300 tonnellate: 200 tonnellate;
e) per quantità stimate oltre le 300 tonnellate e fino a 600 tonnellate: 450 tonnellate;
f) per quantità stimate oltre le 600 tonnellate e fino a 1000 tonnellate: 800 tonnellate;
g) per quantità stimate oltre le 1.000 tonnellate e fino a 3.000 tonnellate: 2.000 tonnellate;
h) per quantità stimate oltre le 3.000 tonnellate e fino a 6.000 tonnellate: 4.500 tonnellate;
i) per quantità stimate oltre le 6.000 tonnellate e fino a 10.000 tonnellate: 8.000 tonnellate;
j) per quantità stimate superiori alle 10.000 tonnellate la Regione provvederà a quantificare i rifiuti avvalendosi, ai sensi dell'articolo 9 comma 3, dell'Agenzia Regionale per la Protezione ambientale. (10)

Comma così sostituito con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 3.

6 bis. In tutte le ipotesi contemplate dal comma 6, il trasgressore potrà fare eseguire, a proprie spese, ad enti o professionisti dotati di adeguata qualificazione e capacità tecnica, una perizia di parte che l'Amministrazione valuterà nel corso del procedimento.(11)

Comma aggiunto con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 3.

7. Restano ferme le sanzioni, anche a carattere ripristinatorio, previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed inquinamento, nonché l’azione per il risarcimento del danno ambientale.
8. L’obbligazione di ripristino, di bonifica dell’area e di risarcimento del danno ambientale, ha carattere solidale secondo quanto stabilito all’articolo 10.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 14 ed ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 15.

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Articolo sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 16 ed ora abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n.9 , art.9.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 19.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 146.

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Comma così sostituito con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 3.

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Parole abrogate con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.19.

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.21 ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.22.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.23.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 3.

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 4, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Comma così sostituito con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Allegato aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 2.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 2, ed ora abrogata con l.r. 29 aprile 2016, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 29 aprile 2016, n. 29 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 1. Le relative disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data il testo è il seguente:

“ 1. In attuazione dell'articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.), a decorrere dal 1 gennaio 2006 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è determinato in:
a) euro 4,33 a tonnellata per i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi delle norme di attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
b) euro 7,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti nella lettera a), derivanti:
1) da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice CER 01, con esclusione dei rifiuti non specificati altrimenti compresi in tale categoria;
2) da operazioni di costruzione e demolizione identificati con il codice CER 17;
3) da processi termici identificati con il codice CER 10, come individuati nell'allegato A alla presente legge;
4) dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05;
b bis) nella misura di cui all’articolo 30 quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), per i rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;
c) euro 10,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b);
d) nella misura di cui agli articoli 30 bis e 30 quinquies della l.r. 25/1998 per i rifiuti urbani e assimilati;
e) euro 10,33 per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 36 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
f) euro 25,82 a tonnellata per i rifiuti pericolosi diversi da quelli indicati alla lettera e).”.
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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 20 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 34, art. 12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.