Legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95
Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna.
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima del 30 dicembre 1996
Art. 2
- Iniziative della Regione
3. La Regione, come previsto dalla
legge n. 97/1994 , art. 19, attiva interventi di credito agevolato per il trasferimento di attività economiche in zone montane, definendo con appositi provvedimenti uno specifico fondo presso la Fidi Toscana SpA, nonché le relative direttive di attuazione, le modalità, i requisiti e i criteri per l’accesso ai benefici; analoghi benefici possono essere attribuiti a coloro che già svolgono attività economiche in zone montane.
