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Legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

Ordinamento dell’IRPET.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima dell' 8 agosto 1996

Art. 15 bis
- Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione (71)

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 8.

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Istituto definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Istituto.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'articolo 15 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il Direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 6 febbraio 1998, n. 10 , art.5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 10 maggio 2002, n. 15 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r.10 novembre 2003, n. 54 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54 , art. 4.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54 , art. 5, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 163.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 21.

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Parole aggiunte con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 14.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 15.

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Parole inserite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 16

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Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 34.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 27.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 29.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 31.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 32, ed ora così sostituito l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 63.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 34.

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Articolo abrogato con con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 37.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 21.

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Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 62.

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Articolo aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 64.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 65.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 65.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 6.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7; ed ora così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 13.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.