Art. 18
- Uffici e personale
1. Organizzazione degli uffici, l’organizzazione del lavoro e le modalità di reclutamento del personale, sono regolati in relazione alla specificità dei compiti dell’Istituto, nel rispetto dei principi e dei criteri fondamentali di cui al
d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 .
3. L’Istituto svolge di norma le attività di propria competenza avvalendosi del personale interno, assunto anche per una durata predeterminata in funzione dell’attività da svolgere.
3 bis. L’istituto può stipulare, per qualifiche non dirigenziali, contratti di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e sulla base delle ordinarie procedure pubbliche di reclutamento. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono inquadrati, per il tempo di svolgimento del contratto medesimo, al livello immediatamente inferiore a quello di destinazione.(7) Comma aggiunto con l.r. 6 febbraio 1998, n. 10, art.5.
4. L’Istituto può inoltre avvalersi della collaborazione di organismi esterni idonei allo scopo o di esperti di provata capacità, ai quali possono anche essere affidati studi e ricerche su oggetti specifici.
4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d bis), l'IRPET, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è autorizzato a incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al primo livello di posizione economica della categoria, fino al numero massimo di quattro unità. (50) Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 50, art. 2.
4 ter. Il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007") e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), relativamente alle assunzioni di cui al comma 4 bis, è assicurato nell'ambito dello spazio occupazionale reso disponibile dalle cessazioni di personale regionale nell'anno 2014, nonché dalle cessazioni del triennio 2011 – 2013. (50) Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 50, art. 2.