Menù di navigazione

Legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

Ordinamento dell’IRPET.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima dell' 8 agosto 1996

Art. 18
- Uffici e personale
1. Organizzazione degli uffici, l’organizzazione del lavoro e le modalità di reclutamento del personale, sono regolati in relazione alla specificità dei compiti dell’Istituto, nel rispetto dei principi e dei criteri fondamentali di cui al Sito esternod. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 .
2. Al personale dipendente dell'Istituto si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali. Si applicano altresì gli articoli 149, 150, 151, 152, 153 e 154 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale).(9)

Comma così sostituito con l.r. 10 maggio 2002, n. 15, art. 3.

3. L’Istituto svolge di norma le attività di propria competenza avvalendosi del personale interno, assunto anche per una durata predeterminata in funzione dell’attività da svolgere.
3 bis. L’istituto può stipulare, per qualifiche non dirigenziali, contratti di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e sulla base delle ordinarie procedure pubbliche di reclutamento. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono inquadrati, per il tempo di svolgimento del contratto medesimo, al livello immediatamente inferiore a quello di destinazione.(7)

Comma aggiunto con l.r. 6 febbraio 1998, n. 10, art.5.

4. L’Istituto può inoltre avvalersi della collaborazione di organismi esterni idonei allo scopo o di esperti di provata capacità, ai quali possono anche essere affidati studi e ricerche su oggetti specifici.
4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d bis), l'IRPET, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è autorizzato a incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al primo livello di posizione economica della categoria, fino al numero massimo di quattro unità. (50)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 50, art. 2.

4 ter. Il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007") e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), relativamente alle assunzioni di cui al comma 4 bis, è assicurato nell'ambito dello spazio occupazionale reso disponibile dalle cessazioni di personale regionale nell'anno 2014, nonché dalle cessazioni del triennio 2011 – 2013. (50)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 50, art. 2.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 6 febbraio 1998, n. 10 , art.5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 10 maggio 2002, n. 15 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r.10 novembre 2003, n. 54 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54 , art. 5, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 163.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 16

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 32, ed ora così sostituito l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7; ed ora così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.