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Art. 1
- Azione di recupero dei crediti
1. La Regione, a seguito di accordo transattivo con il sistema bancario relativamente alle obbligazioni fidejussorie a suo tempo assunte dal Fondo Regionale di Garanzia, realizzato ai sensi della L.R. 30-5-1994 n. 41 così come modificata dall’ art. 6 della l.r.. del 16-8-1995 n. 88 , esercita l’azione di regresso nei confronti dei debitori principali, nonché‚ contro gli eventuali coogaranti, in quanto surrogata ex lege nei diritti e nelle garanzie a suo tempo acquisite dalla Banca finanziatrice.
2. L’azione di recupero deve tendere al rientro dell’esborso finanziario sopportato dalla Regione in attuazione della transazione, tenuto anche conto delle esigenze di recupero e di mantenimento della funzionalità delle strutture.
3. La presente legge si applica per la definizione dei crediti già maturati a seguito di accordi transattivi già sottoscritti e per quelli che troveranno successiva realizzazione.
4. La presente legge si applica inoltre per i crediti maturati o che matureranno a seguito del rimborso da parte della Regione delle obbligazioni del Fondo regionale di garanzia - sezione fidejussoria.
Art. 2
- Affidamento a Fidi Agricola S.p.A. delle azioni di recupero
Art. 3
- Determinazione dell’ammontare del credito
1. Il credito che la Regione, tramite Fidi Toscana S.p.A.(2)

Parole così sostituite con l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 5, comma 1. Il secondo comma dell’ art. 5 della l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , riportata alla voce 5, così recita: Le modifiche alla l.r.. 28 marzo 1996 n. 24 .omissis. entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

, dovrà recuperare nei confronti del creditore e di eventuali coobbligati è costituito dall’importo riconosciuto alla banca sulla base dell’atto transattivo maggiorato degli interessi in misura pari al tasso legale, dal giorno dell’intervenuto adempimento fino alla data di effettivo rimborso.
2. La Fidi Toscana S.p.A.(2)

Parole così sostituite con l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 5, comma 1. Il secondo comma dell’ art. 5 della l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , riportata alla voce 5, così recita: Le modifiche alla l.r.. 28 marzo 1996 n. 24 .omissis. entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

, può concordare con il debitore principale e/o con i coobbligati, anche separatamente tra loro, rientri differiti, con una rateizzazione massima decennale e con il riconoscimento a favore della Regione di interessi pari al tasso legale.
Art. 4
- Atti transattivi
1. Nel caso che le garanzie esistenti a fronte del credito della Regione, determinato ai sensi dell’ art. 3 comma n. 1, siano insufficienti, ovvero i tempi prevedibili di recupero siano eccessivamente lunghi o i risultati prevedibili dell’azione di recupero non consentano una soddisfazione integrale del credito della Regione, la Fidi Toscana S.p.A.(2)

Parole così sostituite con l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 5, comma 1. Il secondo comma dell’ art. 5 della l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , riportata alla voce 5, così recita: Le modifiche alla l.r.. 28 marzo 1996 n. 24 .omissis. entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

può definire appositi atti transattivi utili ad assicurare il migliore risultato possibile e comunque non inferiori al 40% dell’importo di cui all’ art. 3 comma 1.
2. Le ipotesi transattive di cui al precedente comma sono comunicate preventivamente alla Giunta regionale.
3. Nella comunicazione la Fidi Toscana S.p.A.(2)

Parole così sostituite con l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 5, comma 1. Il secondo comma dell’ art. 5 della l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , riportata alla voce 5, così recita: Le modifiche alla l.r.. 28 marzo 1996 n. 24 .omissis. entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

dovrà evidenziare oltre che gli aspetti finanziari, anche quelli produttivi, occupazionali, sociali e territoriali, secondo i criteri indicati dalle direttive del Consiglio regionale di cui al precedente art. 2 .
4. La comunicazione di cui sopra dovrà indicare:
a) il valore di realizzo dei cespiti di garanzia;
b) le prospettive e i tempi di un’eventuale azione coattiva di recupero;
c) i termini della rateizzazione nonché‚ delle corrispondenti garanzie, che potranno essere anche diverse da quelle originarie, purché‚ assicurino un valore analogo alle precedenti.
Art. 5
- Gestione delle partecipazioni ex ETSAF Integrazioni alla l.r. n. 41/94
2. Le somme recuperate dalla Fidi Toscana S.p.A. sia a titolo di recupero dei crediti sia dalla gestione o vendita delle partecipazioni di cui al comma 1, detratte le spese relative al compenso di cui all’articolo 2, comma 2, vengono utilizzate dalla Fidi Toscana S.p.A. per la dotazione finanziaria del fondo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) della l.r. 41/1994. (6)

Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 9.

4. Gli interessi maturati sulle somme recuperate ai sensi del comma 2 (8)

Parole soppresse con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 9.

al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale.(5)

Comma così sostituito con l.r.. 27 luglio 2007, n. 40, art. 7.

Art. 6
- Sostituzione comma 5 e 6 art. 13 della l.r. 41/94

Note del Redattore:

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Le parti omesse del presente articolo sono riportate in modifica alla l.r.. 30 maggio 1994, n. 41 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 5, comma 1. Il secondo comma dell’ art. 5 della l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , riportata alla voce 5, così recita: Le modifiche alla l.r.. 28 marzo 1996 n. 24 .omissis. entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

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Vedi, al riguardo, la Delibera Consiglio regionale 25 febbraio 2003, n. 34.

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Comma prima inserito con l.r.. 24 dicembre 2002, n. 46 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62.

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Comma così sostituito con l.r.. 27 luglio 2007, n. 40, art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.