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Art. 4
- Atti transattivi
1. Nel caso che le garanzie esistenti a fronte del credito della Regione, determinato ai sensi dell’ art. 3 comma n. 1, siano insufficienti, ovvero i tempi prevedibili di recupero siano eccessivamente lunghi o i risultati prevedibili dell’azione di recupero non consentano una soddisfazione integrale del credito della Regione, la Fidi Toscana S.p.A.(2)

Parole così sostituite con l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 5, comma 1. Il secondo comma dell’ art. 5 della l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , riportata alla voce 5, così recita: Le modifiche alla l.r.. 28 marzo 1996 n. 24 .omissis. entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

può definire appositi atti transattivi utili ad assicurare il migliore risultato possibile e comunque non inferiori al 40% dell’importo di cui all’ art. 3 comma 1.
2. Le ipotesi transattive di cui al precedente comma sono comunicate preventivamente alla Giunta regionale.
3. Nella comunicazione la Fidi Toscana S.p.A.(2)

Parole così sostituite con l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 5, comma 1. Il secondo comma dell’ art. 5 della l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , riportata alla voce 5, così recita: Le modifiche alla l.r.. 28 marzo 1996 n. 24 .omissis. entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

dovrà evidenziare oltre che gli aspetti finanziari, anche quelli produttivi, occupazionali, sociali e territoriali, secondo i criteri indicati dalle direttive del Consiglio regionale di cui al precedente art. 2 .
4. La comunicazione di cui sopra dovrà indicare:
a) il valore di realizzo dei cespiti di garanzia;
b) le prospettive e i tempi di un’eventuale azione coattiva di recupero;
c) i termini della rateizzazione nonché‚ delle corrispondenti garanzie, che potranno essere anche diverse da quelle originarie, purché‚ assicurino un valore analogo alle precedenti.

Note del Redattore:

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Le parti omesse del presente articolo sono riportate in modifica alla l.r.. 30 maggio 1994, n. 41 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 5, comma 1. Il secondo comma dell’ art. 5 della l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , riportata alla voce 5, così recita: Le modifiche alla l.r.. 28 marzo 1996 n. 24 .omissis. entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

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Vedi, al riguardo, la Delibera Consiglio regionale 25 febbraio 2003, n. 34.

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Comma prima inserito con l.r.. 24 dicembre 2002, n. 46 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62.

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Comma così sostituito con l.r.. 27 luglio 2007, n. 40, art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.