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Art. 3
- Determinazione dell’ammontare del credito
1. Il credito che la Regione, tramite Fidi Toscana S.p.A.(2)

Parole così sostituite con l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 5, comma 1. Il secondo comma dell’ art. 5 della l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , riportata alla voce 5, così recita: Le modifiche alla l.r.. 28 marzo 1996 n. 24 .omissis. entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

, dovrà recuperare nei confronti del creditore e di eventuali coobbligati è costituito dall’importo riconosciuto alla banca sulla base dell’atto transattivo maggiorato degli interessi in misura pari al tasso legale, dal giorno dell’intervenuto adempimento fino alla data di effettivo rimborso.
2. La Fidi Toscana S.p.A.(2)

Parole così sostituite con l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 5, comma 1. Il secondo comma dell’ art. 5 della l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , riportata alla voce 5, così recita: Le modifiche alla l.r.. 28 marzo 1996 n. 24 .omissis. entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

, può concordare con il debitore principale e/o con i coobbligati, anche separatamente tra loro, rientri differiti, con una rateizzazione massima decennale e con il riconoscimento a favore della Regione di interessi pari al tasso legale.

Note del Redattore:

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Le parti omesse del presente articolo sono riportate in modifica alla l.r.. 30 maggio 1994, n. 41 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 5, comma 1. Il secondo comma dell’ art. 5 della l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , riportata alla voce 5, così recita: Le modifiche alla l.r.. 28 marzo 1996 n. 24 .omissis. entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

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Vedi, al riguardo, la Delibera Consiglio regionale 25 febbraio 2003, n. 34.

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Comma prima inserito con l.r.. 24 dicembre 2002, n. 46 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62.

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Comma così sostituito con l.r.. 27 luglio 2007, n. 40, art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.