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Art. 1
- Azione di recupero dei crediti
1. La Regione, a seguito di accordo transattivo con il sistema bancario relativamente alle obbligazioni fidejussorie a suo tempo assunte dal Fondo Regionale di Garanzia, realizzato ai sensi della L.R. 30-5-1994 n. 41 così come modificata dall’ art. 6 della l.r.. del 16-8-1995 n. 88 , esercita l’azione di regresso nei confronti dei debitori principali, nonché‚ contro gli eventuali coogaranti, in quanto surrogata ex lege nei diritti e nelle garanzie a suo tempo acquisite dalla Banca finanziatrice.
2. L’azione di recupero deve tendere al rientro dell’esborso finanziario sopportato dalla Regione in attuazione della transazione, tenuto anche conto delle esigenze di recupero e di mantenimento della funzionalità delle strutture.
3. La presente legge si applica per la definizione dei crediti già maturati a seguito di accordi transattivi già sottoscritti e per quelli che troveranno successiva realizzazione.
4. La presente legge si applica inoltre per i crediti maturati o che matureranno a seguito del rimborso da parte della Regione delle obbligazioni del Fondo regionale di garanzia - sezione fidejussoria.

Note del Redattore:

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Le parti omesse del presente articolo sono riportate in modifica alla l.r.. 30 maggio 1994, n. 41 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 5, comma 1. Il secondo comma dell’ art. 5 della l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , riportata alla voce 5, così recita: Le modifiche alla l.r.. 28 marzo 1996 n. 24 .omissis. entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

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Vedi, al riguardo, la Delibera Consiglio regionale 25 febbraio 2003, n. 34.

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Comma prima inserito con l.r.. 24 dicembre 2002, n. 46 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62.

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Comma così sostituito con l.r.. 27 luglio 2007, n. 40, art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.