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Art. 1
- Istituzione
1. È istituita l’Azienda regionale, denominata "Azienda Regionale Agricola di Alberese", ai fini dell’esercizio di attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile.
2. L’Azienda Regionale Agricola di Alberese è soggetto pubblico economico fornito di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, nonché di patrimonio proprio.
Art. 2
1. L'Azienda:
a) svolge attività di coltivazione dei terreni di sua proprietà e di quelli assunti in affitto o in concessione da terzi;
b) esercita la selvicoltura e l'allevamento del bestiame;
c) svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e promuove azioni comuni anche con le altre aziende agricole operanti nel Parco della Maremma per la valorizzazione della produzione;
d) esercita l'agriturismo in tutte le sue forme ivi comprese quelle sportive e di ricreazione;
e) può costituire società, assumere partecipazioni in altre aziende e partecipare a cooperative e consorzi ed associazioni, aventi finalità compatibili con le attività aziendali.
2. L'Azienda può svolgere, su proposta della Giunta regionale (38)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 47.

o delle università della Toscana, attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, comprese le iniziative volte alla divulgazione ed alla didattica.
3. L'azienda, per lo svolgimento dell'attività di cui ai precedenti commi, si avvale della consulenza tecnico-specialistica della competente struttura della Giunta regionale (39)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 47.

.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può istituire nell'Azienda Agricola di Alberese e Rispescia un centro di rappresentanza della Regione Toscana.
5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, affida all'Azienda attività di ricerca per tecniche produttive legate all'ambiente ed allo sviluppo sostenibili, anche allo scopo di costituire presso l'Azienda medesima un polo europeo per l'agricoltura sostenibile e biologica nel bacino del Mediterraneo.
Art. 3
1. Sono organi dell'Azienda:
a) l'Amministratore;
b) il Collegio dei revisori;
Art. 4
1. L’amministratore è nominato dal Presidente della Giunta regionale a norma della legge regionale 8 febbraio 2008 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all’Azienda per entità di bilancio e complessità organizzativa.(24)

Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40, art.67.

2. Nel caso in cui l'Azienda, a norma dell' articolo 2, comma 1, costituisca società, la carica di amministratore delle stesse è attribuita dal Presidente della Giunta regionale all' amministratore dell'Azienda o a soggetti dallo stesso proposti.
3. L’Amministratore resta in carica per tre anni ed è confermabile per un solo mandato consecutivo. I risultati inerenti la sua attività devono essere espressamente valutati ogni anno al momento dell’approvazione del bilancio dell’Azienda. Il mancato o parziale raggiungimento dei risultati economici e di gestione prefissati costituisce motivo per la revoca anticipata dell’incarico da parte del Presidente della Giunta regionale.
Art. 5
1. L’Amministratore rappresenta legalmente l’Azienda ed è responsabile della gestione complessiva della medesima. È tenuto ad attuare le direttive degli organi di governo.(18)

Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 20.

2. L'Amministratore presenta alla Giunta regionale, entro il 30 novembre (32)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 66.

di ciascun anno, la proposta di piano delle attività e del bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio di esercizio dell'Azienda.(7)

Comma prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.53.

3. Il piano di attività si compone del piano pluriennale, della relazione sulla situazione economica e patrimoniale e del piano annuale colturale e di attività. Il piano pluriennale, con scorrevolezza annuale, dispone in ordine agli investimenti da effettuarsi in un periodo quinquennale e al finanziamento dei medesimi ed espone gli effetti economici attesi sulla gestione. Nei documenti del piano di attività sono distintamente evidenziate le attività dell’Azienda di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3. (25)

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 53.

4. Il piano di attività deve indicare specificatamente le iniziative che si intende assumere sul patrimonio, aventi natura di straordinaria amministrazione, di partecipazione a società di capitali, nonché di accensione di mutui e prestiti. (25)

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 53.

5. I beni immobili del patrimonio aziendale sono alienati mediante asta pubblica assumendo come base d’asta il prezzo di stima e col sistema delle offerte segrete in aumento.
L’alienazione avviene a norma degli artt. 18, 19, 20 e 21 della L.R. 16 maggio 1991, n. 20 .
L’Amministratore dell’Azienda provvede a formare ed emanare l’avviso d’asta, a presiedere la gara e a stipulare l’atto di cessione.
6. L’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda nonché le procedure di acquisizione e di vendita dei prodotti, sono disciplinati da un regolamento elaborato dall’Amministratore(1)

V. BU 4 ottobre 1995, n. 62, avviso di rettifica.

entro sei mesi dall’insediamento adottato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio entro 60 gg. dalla data di presentazione da parte della Giunta.
Art. 5 bis
1. Per la direzione tecnica dell'Azienda l'Amministratore nomina un direttore tecnico individuato, a seguito di avviso pubblico, fra soggetti di specifica e documentata competenza, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità tecnica in aziende agricole, anche private, per almeno tre anni.
Art. 6
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il collegio è nominato, con voto limitato, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il Presidente, e resta in carica quanto il Consiglio stesso.
2. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
3. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
4. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del d.lgs. 39/2010.
5. Il collegio esprime inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
6. Nel caso in cui l'Azienda, a norma dell'articolo 2, comma 1, costituisca o assuma partecipazioni in altre aziende, il collegio dei revisori dell'Azienda dovrà acquisire le relazioni dei rispettivi collegi sindacali e allegarle alla relazione di cui all'articolo 5, comma 3.
7. I collegi sindacali delle società costituite o partecipate dall'Azienda sono nominati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1.
8. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.
Art. 7
1. Fermo quanto disposto dalla Sito esternolegge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni e integrazioni, non possono essere nominati Amministratore i consiglieri regionali e i componenti degli organi di altri enti regionali, i Sindaci, i Presidenti delle Amministrazioni comunali e provinciali, i Presidenti delle Comunità montane e i membri degli esecutivi di tali enti; i presidenti, direttori o componenti di organi di rappresentanza o esecutivi di enti pubblici e privati, anche economici, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; gli amministratori straordinari delle Aziende sanitarie locali, gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi all'Azienda ed i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali agricole.
2. Nel caso in cui sia nominato amministratore un dipendente regionale, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale". Nel caso in cui il dipendente regionale sia collocato in aspettativa, senza assegni per tutta la durata dell'incarico, il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.
3. L'incarico di direttore tecnico non è compatibile con cariche pubbliche elettive o di nomina, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente od autonoma ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo per i pubblici dipendenti.
3 bis. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano alla carica di amministratore e di direttore tecnico le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), in materia di ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi. (19)

Comma aggiunto con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 21.

Art. 8
- Decadenza
1. L’Amministratore decade dall’incarico, oltre che per una sopravvenuta causa di incompatibilità, anche nei casi previsti dalla Sito esternolegge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9
1. La nomina dell’amministratore e dei membri del collegio dei revisori (33)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 67.

in sostituzione di quelli decaduti, dimissionari o deceduti deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, delle dimissioni o del decesso, ferme restando le procedure per la nomina di cui agli articoli precedenti.
Art. 10
1. I compensi e le indennità per l’amministratore e i revisori (34)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 68.

sono così determinati:
a) il trattamento economico dell’amministratore, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti;
b) agli amministratori di società costituite dall'Azienda, diversi dall'amministratore della stessa, l'indennità è determinata nella misura del 30 per cento di quella di cui alla lettera a) ed i rimborsi spese sono effettuati con i criteri di cui al comma 2;
c) al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale;
2. Ai membri componenti il Collegio dei revisori, residenti in sede diversa da quella dell'Azienda, è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.
3. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori di società costituite dall’Azienda è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale. (30)

Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011,n. 25, art. 5 , che inserisce l'art. 26 bis nella l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, articolo che modifica la presente legge.

4. All'Amministratore è dovuto inoltre, quando si rechi fuori della sede aziendale per motivi di ufficio, in comuni distanti oltre dieci chilometri, il rimborso delle spose di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.
5. Le competenze di cui ai precedenti commi sono da imputarsi al bilancio dell'Azienda.
Art. 11
1. La Giunta regionale trasmette il piano di attività di cui all’articolo 5, comma 3, alla commissione consiliare competente che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento. Acquisito il parere o decorso tale termine, la Giunta regionale può procedere all’approvazione dello stesso.
2. Il bilancio di previsione dell’Azienda e delle società dalla stessa eventualmente costituite o partecipate, corredato della relazione del Collegio dei revisori (36)

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 70.

, è trasmesso alla Giunta regionale dall’Amministratore entro il termine di cui all’articolo 5, comma 2. La Giunta regionale lo approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.
3. Il bilancio di esercizio dell’Azienda e delle società dalla stessa eventualmente costituite o partecipate, corredato della relazione del Collegio dei revisori (36)

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 70.

, è trasmesso dall’Amministratore alla Giunta regionale entro il termine di cui all’articolo 5, comma 2. La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale per l’approvazione.(2)

Nota soppressa.

(2/a)

Nota soppressa.

Art. 12
- Comitato consultivo
Art. 12 bis
- Attribuzioni del Comitato consultivo
Art. 13
- Vigilanza
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione dell’Azienda e può disporre ispezioni e controlli a mezzo di uno o più ispettori scelti fra il personale regionale dirigente al fine di verificare l’ordinato funzionamento dell’Azienda.
Art. 14
- Controllo sugli organi
1. Gli organi dell’Azienda possono essere rimossi o sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, e previa diffida, in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi violazioni di disposizioni normative o regolamentari. Del predetto decreto è data informazione al Consiglio regionale.
2. Col medesimo decreto viene nominato un commissario, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), per l’amministrazione dell’Azienda che resta in carica fino al rinnovo degli organi aziendali. (40)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 48.

3. Entro il termine di sessanta giorni dall’adozione dell’atto di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale, .per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla ricostituzione degli organi. (23)

Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 23.

Art. 15
- Dotazione organica
1. È soggetta ad approvazione della Giunta regionale la dotazione organica del personale a tempo indeterminato.
La proposta è inviata dall’Amministratore alla Giunta regionale che si esprime su di essa nel termine di 30 giorni dal ricevimento.
Art. 16
1. L’Azienda assume personale, compreso il direttore tecnico di cui all’articolo 5 bis, con contratto di diritto privato conformemente alla disciplina portata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti, gli impiegati e gli operai agricoli e dal contratto integrativo provinciale.
Art. 17
- Finanziamento
1. Il finanziamento dell’Azienda è assicurato mediante:
- proventi dell’attività imprenditoriale;
- proventi derivanti dalle attività di cui all' articolo 2 , commi 2 e 4; (41)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 49.

- contributi regionali, statali e comunitari;
- ricorso al credito;
- ulteriori entrate eventuali.
2. Gli eventuali utili di gestione sono destinati ad investimenti migliorativi del patrimonio dell’Azienda.
3. La contabilità dell’Azienda è tenuta secondo il disposto del Codice Civile e delle altre leggi in materia.
Art. 18
- Patrimonio
1. L’Azienda ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinati, in via di prima costituzione, dai beni assegnati dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale provvede ad individuare i beni da assegnare con propria deliberazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Il verbale di consegna dei beni assegnati all’Azienda costituisce titolo per le trascrizioni e le volture catastali, nonché per le iscrizioni nei pubblici registri.
3. Tale patrimonio potrà essere incrementato con ulteriori assegnazioni o acquisizioni.
Art. 19
- Norma transitoria
1. Il personale regionale in servizio presso l’Azienda agricola regionale di Alberese, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere assunto dall’Azienda con il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti e gli impiegati agricoli, nei limiti della dotazione organica di cui all’ art. 15 .

Note del Redattore:

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V. BU 4 ottobre 1995, n. 62, avviso di rettifica.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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L’ art. 17 della L.R. 24 aprile 1997, n. 29 , così recita: "1. In sede di prima applicazione dell’ art. 5 della L.R. 27 luglio 1995 n. 83 , i beni immobili del patrimonio aziendale sono alienati in deroga al 5º comma dello stesso articolo con le procedure di cui al Titolo I, Capo I e II della presente legge. 2. A tal fine, in allegato alla prima relazione previsionale programmatica successiva all’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni immobili ad uso non abitativo (Tabella A) ed abitativo (Tabella B) da porre in alienazione con le procedure di cui alla presente legge".

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.53.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 55.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r.10 maggio, 2002, n.16 , art.1. Poi articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art.67.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 53.

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 54.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 57.

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L' articolo 2 della l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 dispone che “ 1. La gestione commissariale dell'Azienda regionale agricola di Alberese è confermata fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino dell'ente e comunque non oltre il 30 giugno 2011. Gli altri organi dell'Azienda restano in carica fino al medesimo termine”.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011,n. 25 , art. 5 , che inserisce l'art. 26 bis nella l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , articolo che modifica la presente legge.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 67.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 68.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 69.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 47.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.