Menù di navigazione

Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995

Art. 25
1. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all’abilitazione di cui all’ articolo 23 sono impiegati, a decorrere dal 1 gennaio 2002, per incentivare interventi di tutela, valorizzazione e ripristino ambientale (45)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1.

.
2. La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi dell’articolo 23, in misura non inferiore al 90 per cento, a favore dei comuni e dei soggetti associativi di cui all’articolo 8, anche in collaborazione tra loro. (43)

Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1.

3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata in modo che le risorse assegnate per ambito provinciale siano proporzionali al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti, al 31 dicembre dell’anno precedente all’emanazione dell’avviso pubblico, nell’elenco di cui all'articolo 11, comma 5, presenti per ambito provinciale. (43)

Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1.

4. L’individuazione dei soggetti destinatari dei fondi e la ripartizione delle somme tra gli stessi sono effettuate dalla Giunta regionale sulla base di progetti presentati a seguito di apposito avviso pubblico. (43)

Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1.

4 bis. Nell’assegnazione delle risorse ai progetti la Giunta regionale opera tenendo conto dell’entità, della rilevanza e della storicità delle iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei territori tartufigeni ed il ripristino ambientale delle aree tartufigene. (46)

Comma inserito con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1.

4 ter. Nei casi in cui non siano presentati progetti per uno o più ambiti provinciali interessati alla ripartizione delle risorse, le stesse sono riassegnate ai progetti relativi agli altri ambiti provinciali con le modalità di cui al comma 3. (46)

Comma inserito con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1.

5. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per gli anni successivi al 2001, sono determinati sulla base delle somme introitate dalla Regione nell’anno precedente a seguito del versamento dell’importo delle abilitazioni di cui all’ articolo 23 e trovano copertura con la legge di bilancio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole sostituite con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole sostituite con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegati abrogati con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 20 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.