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Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995

Art. 21
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi effettua la ricerca e la raccolta del tartufo senza aver conseguito il tesserino di cui all’articolo 11;
b) la sanzione da euro 100,00 a euro 600,00 per chi, pur essendo munito del tesserino, non ha  provveduto al pagamento dell’importo relativo all’abilitazione di cui all’ articolo 23 ;
c) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca e la raccolta in periodo di divieto o in ore non consentite;
d) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca o la raccolta senza l’ausilio del cane appositamente addestrato o senza idoneo attrezzo;
e) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta o la ricerca mediante la lavorazione andante (41)

Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 9.

del terreno o effettua buche in soprannumero o non riempite subito con il medesimo terreno di scavo per decara (41)

Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 9.

di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d’arte;
f) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi quindici anni dal rimboschimento; tali aree devono essere delimitate da tabelle recanti la scritta "area di rimboschimento fino al ...", disposte con la tipologia e le modalità di cui all’articolo 3, comma 4;
g) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi raccoglie tartufi immaturi: in detto caso si applica inoltre la sanzione di euro 100,00 per ogni tartufo colto immaturo;
h) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per la vendita al mercato pubblico di tartufi senza l’osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;
i) la sanzione da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta previsto dal calendario ovvero per chi esercita il commercio di tipi di  tartufo non previsti dall’articolo 2;
l) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi mette in commercio tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;
m) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la raccolta dei tartufi nei terreni di "raccolta di tartufo riservata" senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conducente il fondo o per chi esercita senza averne titolo la raccolta nei terreni d’uso civico tabellati con la scritta "raccolta di tartufo riservata - terre d’uso civico";
n) la tabellazione illegittima delle aree rimboschite è punita con una sanzione di euro 25,00 per ogni tabella apposta illegittimamente;
o) l’apposizione o il mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate è punita con una sanzione da euro 1.500,00 a euro 9.000,00;
p) la sanzione da euro 50,00 a euro 300,00 per chi non esibisce, all’atto dell’accertamento o entro tre giorni dalla data dell’accertamento stesso, il tesserino di cui all’articolo 11 e la ricevuta di pagamento dell’importo relativo all’abilitazione di cui all’ articolo 23 a richiesta degli agenti accertatori;
q) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 a chi non appone la tabellazione in conformità alle disposizioni di cui all’ articolo 3 , comma 4;
r) la sanzione da euro 150,00, a euro 900,00 per la violazione di cui all’ articolo 3 , commi 6 e 7;
s) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario di raccolta non espressamente richiamate dal presente articolo.
2. In caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 22, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.
3. Qualora sia accertata la violazione di cui al comma 1, lettera g), l’ammontare del pagamento in misura ridotta è determinato, da un minimo ad un massimo, con i criteri di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificato dall'articolo 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e, per la parte proporzionale, moltiplicando l’importo base indicato nella stessa lettera g) per il numero dei tartufi immaturi risultante dal verbale di accertamento.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parole sostituite con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 5.

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Parole sostituite con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

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Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

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Comma sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

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Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 4.

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Allegati abrogati con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 5 .

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V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

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Articolo abrogato con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.5.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.6.

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Lettera la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

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Comma la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 42.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 45.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 10.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 20 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.