Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50
Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995
Art. 20
- Procedimento sanzionatorio
2. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). (39)
3. Gli agenti accertatori procedono al sequestro dei tartufi raccolti, messi in commercio o comunque detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.
4. Salvo il caso in cui emetta ordinanza di archiviazione, la Regione (40) dispone sempre la confisca dei tartufi sequestrati ai sensi del precedente terzo comma con l’ordinanza ingiuntiva di pagamento.
5. In caso di pagamento in misura ridotta, la confisca è disposta con apposita ordinanza.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.
V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".
Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.
Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.