Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50
Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995
Art. 15
- Zone geografiche di provenienza tutela e valorizzazione
1. Allo scopo di qualificare la produzione regionale tartuficola, nonché di offrire al consumatore la conoscenza della provenienza del prodotto, vengono individuate le seguenti aree geografiche di raccolta:
1) tartufo toscano bianco del Casentino;
2) tartufo toscano bianco delle Colline Sanminiatesi;
3) tartufo toscano bianco delle Crete Senesi;
4) tartufo toscano bianco del Mugello;
5) tartufo toscano bianco della Val Tiberina.
2. La Giunta regionale (38) può proporre al Consiglio regionale l’istituzione di nuove zone geografiche di provenienza del prodotto con la relativa delimitazione, nonché la variazione (47) della delimitazione delle aree geografiche di cui al precedente comma 1.
3. I Comuni ricadenti nelle zone di cui al primo e secondo comma, allo scopo di tutelare gli ambienti tartufigeni, possono individuare e delimitare le aree di effettiva produzione di tartufi attraverso gli strumenti e le procedure previsti dalla l.r. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) (44) . A tal fine i Comuni possono avvalersi dell’apporto tecnico della competente struttura della Giunta regionale. (28)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.
V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".
Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.
Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.