Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni. (48)
1. L’aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l’idoneità, richiede al Comune di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità e la fotografia. L’età minima dei raccoglitori non può essere inferiore a 14 anni.
2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell’importo relativo all’abilitazione alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui all’articolo 23.(14)
è tenuto l’elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati dai Comuni ricadenti nel proprio territorio. A tale scopo i Comuni trasmettono semestralmente i relativi dati.
5 bis.Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012), i nominativi iscritti negli elenchi provinciali confluiscono nell’elenco nominativo dei titolari dei tesserini.(36)
6. Fatte salve tutte le altre disposizioni non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente articolo 10 , coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".