Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50
Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995
Art. 11
- Tesserino di idoneità
1. L’aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l’idoneità, richiede al Comune di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità e la fotografia. L’età minima dei raccoglitori non può essere inferiore a 14 anni.
2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell’importo relativo all’abilitazione alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui all’ articolo 23 . (14)
3. Il tesserino ha validità quinquennale ed è rinnovato su richiesta dell’interessato.
4. Il tesserino ha validità sull’intero territorio nazionale.
5. Presso la Giunta regionale (35) è tenuto l’elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati dai Comuni ricadenti nel proprio territorio. A tale scopo i Comuni trasmettono semestralmente i relativi dati.
5 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012), i nominativi iscritti negli elenchi provinciali confluiscono nell’elenco nominativo dei titolari dei tesserini. (36)
6. Fatte salve tutte le altre disposizioni non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente articolo 10 , coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.
V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".
Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.
Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.