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Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995

Art. 16
- Lavorazione dei tartufi
1. La lavorazione del tartufo per la conservazione e successiva vendita può essere effettuata, per le specie di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente:
a) dalle imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura al Registro ditte nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e/o iscritte nel corrispondente settore del Registro delle imprese;
b) dai consorzi volontari, di cui al precedente articolo 7 ;
c) dalle cooperative di conservazione e commercializzazione. (8)

Comma sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

2. Sono fatte salve le norme di cui alla Sito esternoL. 9 febbraio 1963 n. 59 .
3. I tartufi conservati(9)

Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la data di confezione, il termine minimo di conservazione, la località di cui ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell’ art. 2 ed attenendosi alla specificazione delle zone di cui all’ art. 15 , la classifica ed in peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l’indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.
4. E’ fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari di cui alla Sito esternoL. 30 aprile 1962 n. 283 e relativo regolamento di esecuzione nonché successive modificazioni ed integrazioni.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parole sostituite con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 5.

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Parole sostituite con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

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Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

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Comma sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

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Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 4.

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Allegati abrogati con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 5 .

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V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

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Articolo abrogato con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.5.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.6.

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Lettera la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

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Comma la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 42.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 45.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 10.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 20 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.