Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50
Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995
Art. 16
- Lavorazione dei tartufi
1. La lavorazione del tartufo per la conservazione e successiva vendita può essere effettuata, per le specie di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente:
a) dalle imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura al Registro ditte nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e/o iscritte nel corrispondente settore del Registro delle imprese;
b) dai consorzi volontari, di cui al precedente articolo 7 ;
2. Sono fatte salve le norme di cui alla L. 9 febbraio 1963 n. 59 .
3. I tartufi conservati(9)sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la data di confezione, il termine minimo di conservazione, la località di cui ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell’ art. 2 ed attenendosi alla specificazione delle zone di cui all’ art. 15 , la classifica ed in peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l’indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.
4. E’ fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari di cui alla L. 30 aprile 1962 n. 283 e relativo regolamento di esecuzione nonché successive modificazioni ed integrazioni.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.
V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".
Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.
Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.