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Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni. (48)

Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui alla l.r. 2 agosto 2023, n. 36, art 20, la presente legge sarà abrogata.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Tartufi destinati al consumo da freschi
Art. 3 - Disciplina della raccolta
Art. 4 - Tartufaie controllate
Art. 5 - Tartufaie "coltivate"
Art. 6 - Raccolta riservata
Art. 7 - Consorzi volontari
Art. 8 - Associazioni dei raccoglitori
Art. 9 - Iniziative promozionali
Art. 10 - Idoneità ed autorizzazione alla raccolta
Art. 11 - Tesserino di idoneità
Art. 12 - Modalità di ricerca e raccolta
Art. 13 - Calendario di raccolta
Art. 14 - Vendita di tartufi freschi
Art. 15 - Zone geografiche di provenienza tutela e valorizzazione
Art. 16 - Lavorazione dei tartufi
Art. 17 - Conservazione tartufi
Art. 18 - Commercializzazione tartufi
Art. 19 - Accertamento delle infrazioni
Art. 20 - Procedimento sanzionatorio
Art. 21 - Sanzioni amministrative
Art. 22 - Recidiva
Art. 23 - Importo relativo all’abilitazione
Art. 24 - Norme transitorie
Art. 25 - Disposizioni finanziarie
Art. 26 - Norme finali
Allegati- 1 - 2

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parole sostituite con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 5.

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Parole sostituite con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

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Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

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Comma sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

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Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 4.

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Allegati abrogati con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 5 .

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V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

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Articolo abrogato con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.5.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.6.

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Lettera la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

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Comma la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 42.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 45.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 10.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 20 .

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Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui alla l.r. 2 agosto 2023, n. 36, art 20 , la presente legge sarà abrogata.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.