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Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

Norme per il governo del territorio.(*)

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima del 20 gennaio 1995

Art. 39
- Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
1. I Comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato prima del 4 febbraio 1995 o ai sensi dell’articolo 40, sono tenuti ad adottare il Piano strutturale entro le scadenze fissate da un’intesa tra i legali rappresentanti della Regione, delle Province e dei Comuni, da sottoscrivere entro il 31 marzo 2001. L’intesa deve essere ratificata da ciascun Consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione e impegna i Comuni che l’hanno ratifica all’osservanza delle scadenze. In mancanza dell ’intesa le scadenze sono fissate dal Consiglio regionale con propria deliberazione, per i medesimi effetti. Le scadenze sono parimenti fissate con deliberazione del Consiglio regionale per quei Comuni che non avessero provveduto alla suddetta ratifica. In tali casi la deliberazione del Consiglio regionale è adottata sentiti le Province e i Comuni interessati e deve contenere la motivazione del mancato accoglimento, se ciò ricorre, delle richieste espresse dai suddetti enti locali.(3)

Comma sostituito con l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 , art. 15, sostituito con l.r. 17 marzo 2000, n. 25 , art. 1 ed ora così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 7 , art. 1.

1 bis. Nel fissare le scadenze di cui al comma 1 gli enti tengono conto della necessità di coordinare a scala territoriale la formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali al fine di affrontare congiuntamente particolari tematiche di rilievo sovracomunale desumibili dagli obiettivi e dagli indirizzi del P.I.T. e dei P.T.C., quali:
a) il dimensionamento, l’integrazione e la distribuzione in modo organico a scala territoriale dei tessuti insediativi e del complesso delle funzioni urbane e dei servizi;
b) l’individuazione di insediamenti produttivi che costituiscono comparti da tutelare per le attività industriali e di servizio;
c) l’individuazione di situazioni in cui debbano essere migliorati i livelli di mobilità delle persone, delle merci e dei servizi in relazione alla localizzazione di funzioni a scala territoriale;
d) il consolidamento e la valorizzazione del complesso delle aree di protezione naturale, nonché delle attività e degli insediamenti rurali, per preservare e riqualificare l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico-culturale e naturalistico presente nel territorio rurale. (4)

Comma inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 7 , art. 1.

2. Decorse le scadenze di cui al comma 1 e fino alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell’atto d’adozione del Piano strutturale, la concessione ad edificare è rilasciata esclusivamente nei casi di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), d) Sito esternodella legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), nei casi di cui all’art. 6, comma 3, lettere b) e c) Sito esternodel decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l’edilizia residenziale e provvidenze in materi a di sfratti) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 25 marzo 1982, n. 94 , e per gli interventi previsti dai programmi pluriennali d’attuazione già approvati. Ulteriori interventi possono essere consentiti qualora sia approvata a mezzo di accordo di pianificazione con la partecipazione della Regione e della Provincia una variante allo strumento urbanistico generale vigente che assicuri:
a) la compatibilità con gli obiettivi fissati dalla deliberazione del Consiglio comunale di avvio del procedimento per la formazione del piano strutturale;
b) la compatibilità delle previsioni con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale della Regione e della Provincia;
c) l’adeguatezza del piano rispetto alle finalità e agli indirizzi del titolo I della presente legge, con particolare riferimento a quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 5. (5)

Comma sostituito con l.r. 17 marzo 2000, n.25 , art.1 ed ora così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 7 , art. 1.

2 bis. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano altresì alla data dell’eventuale decadenza delle salvaguardie del Piano strutturale e fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’atto d’adozione del Regolamento urbanistico.(6)

Comma aggiunto con l.r. 17 marzo 2000, n.25 , art.1.

3. Prima dell’approvazione dei P.T.C. o degli atti di cui all’ art. 38 , secondo comma, i Comuni possono provvedere all’approvazione del P.S., del regolamento urbanistico ed eventualmente del Programma Integrato d’intervento; in tal caso è necessaria la conclusione di appositi accordi di pianificazione ai sensi dell’ art. 36

Note del Redattore:

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V. anche l.r. 28 dicembre 2000, n. 81 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

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Titolo abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 200.

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Articolo abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 200.

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Comma sostituito con l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 , art. 15, sostituito con l.r. 17 marzo 2000, n. 25 , art. 1 ed ora così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 7 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 7 , art. 1.

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Comma sostituito con l.r. 17 marzo 2000, n.25 , art.1 ed ora così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 7 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 17 marzo 2000, n.25 , art.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.