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Legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3

Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima dell' 11 gennaio 1995

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione
Art. 3 - Abilitazione per l’attività di tassidermia ed imbalsamazione
Art. 4 - Commissione Regionale per la tassidermia e l’imbalsamazione
Art. 5 - Limiti allo svolgimento dell’attività - Autorizzazione per il trattamento di alcune specie
Art. 6 - Adempimenti amministrativi per il trattamento di esemplari sottoposti ad autorizzazione
Art. 7 - Sanzioni e vigilanza
Art. 8 - Norme transitorie
Art. 9 - Norma finanziaria
Art. 10 - Norma finale

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 1.

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Parole sostituite con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 24.

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Articolo abrogato con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 25.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 3.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 , 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 . (di modifica della presente legge).

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 67.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 68.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 69.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 69.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 69.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 69.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 70.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 71.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.