Legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3
Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima dell' 11 gennaio 1995
Art. 7
- Sanzioni e vigilanza
1. L’inadempienza delle disposizioni della presente legge, oltre alle sanzioni per cui detiene illecitamente esemplari di specie protette ovvero esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio previste dall’art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla R. 12 gennaio 1994, n. 3 , comporta la interdizione per sessanta giorni (2)a svolgere l’attività di tassidermia ed imbalsamazione. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell’attività (2)
2. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli organi di cui all’ art. 51 della L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 .
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 1.
La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 , 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 . (di modifica della presente legge).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.