Legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3
Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima dell' 11 gennaio 1995
Art. 6
- Adempimenti amministrativi per il trattamento di esemplari sottoposti ad autorizzazione
1. Il tassidermista, per ogni esemplare di cui all’ art. 5 , comma 3, da sottoporre a preparazione, è tenuto ad annotare, su di un apposito registro di carico e scarico, conforme al modello-tipo approvato e vidimato dalla Regione: (9)
a) la specie;
b) le generalità di chi richiede il trattamento dell’esemplare e le circostanze in cui questi ne è venuto in possesso;
c) la data di invio (10) della richiesta di autorizzazione al trattamento dell’esemplare e gli estremi di rilascio dell’autorizzazione;
d) i dati relativi alla riconsegna dell’esemplare trattato, le generalità del ricevente, se persona diversa dal richiedente il trattamento e la data di consegna dell’esemplare.
2. Le richieste di autorizzazione al trattamento dei suddetti esemplari devono essere presentate, alla competente struttura della Giunta regionale, (11) accompagnate da documentazione attestante che il decesso dell’esemplare è avvenuto per cause naturali o accidentali o, nel caso di specie cacciabili, di cui si richiede il trattamento in periodo diverso da quello della caccia alla specie, che l’animale è stato abbattuto legittimamente ed assoggettato a trattamento di lunga conservazione.
3. Entro trenta giorni, la competente struttura della Giunta regionale, dopo aver effettuato, se necessario, ulteriori accertamenti, rilascia l’autorizzazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l’autorizzazione si intende comunque rilasciata. In caso di diniego dell’autorizzazione la competente struttura della Giunta regionale provvede alla conservazione e destinazione d’uso a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla loro distruzione. (12)
4. Il tassidermista deve apporre su ognuno degli esemplari di cui al presente articolo, apposito contrassegno inamovibile con indicazione della ditta e del numero del registro di cui al 1º comma.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 1.
La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 , 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 . (di modifica della presente legge).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.