Menù di navigazione
Art. 5
1. L’Amministratore rappresenta legalmente l’Azienda ed è responsabile della gestione complessiva della medesima. È tenuto ad attuare le direttive degli organi di governo.(18)

Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 20.

2. L'Amministratore presenta alla Giunta regionale, entro il 30 novembre (32)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 66.

di ciascun anno, la proposta di piano delle attività e del bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio di esercizio dell'Azienda.(7)

Comma prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.53.

3. Il piano di attività si compone del piano pluriennale, della relazione sulla situazione economica e patrimoniale e del piano annuale colturale e di attività. Il piano pluriennale, con scorrevolezza annuale, dispone in ordine agli investimenti da effettuarsi in un periodo quinquennale e al finanziamento dei medesimi ed espone gli effetti economici attesi sulla gestione. Nei documenti del piano di attività sono distintamente evidenziate le attività dell’Azienda di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3. (25)

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 53.

4. Il piano di attività deve indicare specificatamente le iniziative che si intende assumere sul patrimonio, aventi natura di straordinaria amministrazione, di partecipazione a società di capitali, nonché di accensione di mutui e prestiti. (25)

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 53.

5. I beni immobili del patrimonio aziendale sono alienati mediante asta pubblica assumendo come base d’asta il prezzo di stima e col sistema delle offerte segrete in aumento.
L’alienazione avviene a norma degli artt. 18, 19, 20 e 21 della L.R. 16 maggio 1991, n. 20 .
L’Amministratore dell’Azienda provvede a formare ed emanare l’avviso d’asta, a presiedere la gara e a stipulare l’atto di cessione.
6. L’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda nonché le procedure di acquisizione e di vendita dei prodotti, sono disciplinati da un regolamento elaborato dall’Amministratore(1)

V. BU 4 ottobre 1995, n. 62, avviso di rettifica.

entro sei mesi dall’insediamento adottato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio entro 60 gg. dalla data di presentazione da parte della Giunta.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. BU 4 ottobre 1995, n. 62, avviso di rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’ art. 17 della L.R. 24 aprile 1997, n. 29 , così recita: "1. In sede di prima applicazione dell’ art. 5 della L.R. 27 luglio 1995 n. 83 , i beni immobili del patrimonio aziendale sono alienati in deroga al 5º comma dello stesso articolo con le procedure di cui al Titolo I, Capo I e II della presente legge. 2. A tal fine, in allegato alla prima relazione previsionale programmatica successiva all’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni immobili ad uso non abitativo (Tabella A) ed abitativo (Tabella B) da porre in alienazione con le procedure di cui alla presente legge".

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r.10 maggio, 2002, n.16 , art.1. Poi articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art.67.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L' articolo 2 della l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 dispone che “ 1. La gestione commissariale dell'Azienda regionale agricola di Alberese è confermata fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino dell'ente e comunque non oltre il 30 giugno 2011. Gli altri organi dell'Azienda restano in carica fino al medesimo termine”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011,n. 25 , art. 5 , che inserisce l'art. 26 bis nella l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , articolo che modifica la presente legge.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 67.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 70.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 71.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.