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Art. 2
1. L'Azienda:
a) svolge attività di coltivazione dei terreni di sua proprietà e di quelli assunti in affitto o in concessione da terzi;
b) esercita la selvicoltura e l'allevamento del bestiame;
c) svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e promuove azioni comuni anche con le altre aziende agricole operanti nel Parco della Maremma per la valorizzazione della produzione;
d) esercita l'agriturismo in tutte le sue forme ivi comprese quelle sportive e di ricreazione;
e) può costituire società, assumere partecipazioni in altre aziende e partecipare a cooperative e consorzi ed associazioni, aventi finalità compatibili con le attività aziendali.
2. L'Azienda può svolgere, su proposta della Giunta regionale (38)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 47.

o delle università della Toscana, attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, comprese le iniziative volte alla divulgazione ed alla didattica.
3. L'azienda, per lo svolgimento dell'attività di cui ai precedenti commi, si avvale della consulenza tecnico-specialistica della competente struttura della Giunta regionale (39)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 47.

.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può istituire nell'Azienda Agricola di Alberese e Rispescia un centro di rappresentanza della Regione Toscana.
5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, affida all'Azienda attività di ricerca per tecniche produttive legate all'ambiente ed allo sviluppo sostenibili, anche allo scopo di costituire presso l'Azienda medesima un polo europeo per l'agricoltura sostenibile e biologica nel bacino del Mediterraneo.

Note del Redattore:

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V. BU 4 ottobre 1995, n. 62, avviso di rettifica.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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L’ art. 17 della L.R. 24 aprile 1997, n. 29 , così recita: "1. In sede di prima applicazione dell’ art. 5 della L.R. 27 luglio 1995 n. 83 , i beni immobili del patrimonio aziendale sono alienati in deroga al 5º comma dello stesso articolo con le procedure di cui al Titolo I, Capo I e II della presente legge. 2. A tal fine, in allegato alla prima relazione previsionale programmatica successiva all’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni immobili ad uso non abitativo (Tabella A) ed abitativo (Tabella B) da porre in alienazione con le procedure di cui alla presente legge".

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.53.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 55.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r.10 maggio, 2002, n.16 , art.1. Poi articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art.67.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 53.

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 54.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 57.

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L' articolo 2 della l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 dispone che “ 1. La gestione commissariale dell'Azienda regionale agricola di Alberese è confermata fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino dell'ente e comunque non oltre il 30 giugno 2011. Gli altri organi dell'Azienda restano in carica fino al medesimo termine”.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011,n. 25 , art. 5 , che inserisce l'art. 26 bis nella l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , articolo che modifica la presente legge.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 67.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 68.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 69.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 47.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.