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Art. 10
1. I compensi e le indennità per l’amministratore e i revisori (34)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 68.

sono così determinati:
a) il trattamento economico dell’amministratore, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti;
b) agli amministratori di società costituite dall'Azienda, diversi dall'amministratore della stessa, l'indennità è determinata nella misura del 30 per cento di quella di cui alla lettera a) ed i rimborsi spese sono effettuati con i criteri di cui al comma 2;
c) al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale;
2. Ai membri componenti il Collegio dei revisori, residenti in sede diversa da quella dell'Azienda, è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.
3. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori di società costituite dall’Azienda è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale. (30)

Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011,n. 25, art. 5 , che inserisce l'art. 26 bis nella l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, articolo che modifica la presente legge.

4. All'Amministratore è dovuto inoltre, quando si rechi fuori della sede aziendale per motivi di ufficio, in comuni distanti oltre dieci chilometri, il rimborso delle spose di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.
5. Le competenze di cui ai precedenti commi sono da imputarsi al bilancio dell'Azienda.

Note del Redattore:

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V. BU 4 ottobre 1995, n. 62, avviso di rettifica.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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L’ art. 17 della L.R. 24 aprile 1997, n. 29 , così recita: "1. In sede di prima applicazione dell’ art. 5 della L.R. 27 luglio 1995 n. 83 , i beni immobili del patrimonio aziendale sono alienati in deroga al 5º comma dello stesso articolo con le procedure di cui al Titolo I, Capo I e II della presente legge. 2. A tal fine, in allegato alla prima relazione previsionale programmatica successiva all’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni immobili ad uso non abitativo (Tabella A) ed abitativo (Tabella B) da porre in alienazione con le procedure di cui alla presente legge".

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.53.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 55.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r.10 maggio, 2002, n.16 , art.1. Poi articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art.67.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 53.

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 54.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 57.

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L' articolo 2 della l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 dispone che “ 1. La gestione commissariale dell'Azienda regionale agricola di Alberese è confermata fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino dell'ente e comunque non oltre il 30 giugno 2011. Gli altri organi dell'Azienda restano in carica fino al medesimo termine”.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011,n. 25 , art. 5 , che inserisce l'art. 26 bis nella l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , articolo che modifica la presente legge.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 67.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 68.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 69.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 47.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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