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Art. 6
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il collegio è nominato, con voto limitato, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il Presidente, e resta in carica quanto il Consiglio stesso.
2. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
3. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
4. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del d.lgs. 39/2010.
5. Il collegio esprime inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
6. Nel caso in cui l'Azienda, a norma dell'articolo 2, comma 1, costituisca o assuma partecipazioni in altre aziende, il collegio dei revisori dell'Azienda dovrà acquisire le relazioni dei rispettivi collegi sindacali e allegarle alla relazione di cui all'articolo 5, comma 3.
7. I collegi sindacali delle società costituite o partecipate dall'Azienda sono nominati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1.
8. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.

Note del Redattore:

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V. BU 4 ottobre 1995, n. 62, avviso di rettifica.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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L’ art. 17 della L.R. 24 aprile 1997, n. 29 , così recita: "1. In sede di prima applicazione dell’ art. 5 della L.R. 27 luglio 1995 n. 83 , i beni immobili del patrimonio aziendale sono alienati in deroga al 5º comma dello stesso articolo con le procedure di cui al Titolo I, Capo I e II della presente legge. 2. A tal fine, in allegato alla prima relazione previsionale programmatica successiva all’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni immobili ad uso non abitativo (Tabella A) ed abitativo (Tabella B) da porre in alienazione con le procedure di cui alla presente legge".

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.53.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 55.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r.10 maggio, 2002, n.16 , art.1. Poi articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art.67.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 53.

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 54.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 57.

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L' articolo 2 della l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 dispone che “ 1. La gestione commissariale dell'Azienda regionale agricola di Alberese è confermata fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino dell'ente e comunque non oltre il 30 giugno 2011. Gli altri organi dell'Azienda restano in carica fino al medesimo termine”.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011,n. 25 , art. 5 , che inserisce l'art. 26 bis nella l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , articolo che modifica la presente legge.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 67.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 68.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 69.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 47.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.