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Legge regionale 14 aprile 1995, n. 65

Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della Sito esternolegge 23 febbraio 1995, n. 43 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 21 aprile 1995

Art. 2
- Pubblicità delle attività di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva
1. Le comunicazioni che gli editori di quotidiani periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l’esercizio di attività di diffusione radiotelevisiva devono effettuare al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell’Sito esternoart. 5, comma 4, lett. b) della legge 23 febbraio 1995 n. 43 e dell’Sito esternoart. 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , entro il termine ivi previsto, devono essere effettuate su appositi moduli predisposti dall’Ufficio di presidenza che ciascun interessato ha l’onere di ritirare p resso gli uffici consiliari.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente sono liberamente consultabili presso gli uffici consiliari, esse sono, altresì pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro tre mesi dalla data delle elezioni.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’Sito esternoart. 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , il Presidente del Consiglio regionale, immediatamente dopo la scadenza del termine, ne dà comunicazione all’autorità competente all’applicazione della relativa sanzione amministrativa di cui all’art. 15, comma 12, della medesima legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le parti omesse del presente articolo sono riportate in modifica alla L.R. 21 giugno 1983, n. 49 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.