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Legge regionale 14 aprile 1995, n. 65

Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della Sito esternolegge 23 febbraio 1995, n. 43 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 21 aprile 1995

Art. 4
- Dichiarazione di decadenza dei consiglieri regionali inadempienti
1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale disciplina il procedimento per la dichiarazione di decadenza dei consiglieri regionali, ai sensi dell’Sito esternoart. 5, comma 4, lett. g) della legge 23 febbraio 1995 n. 43 , nei casi previsti dall’art. 15, commi 7, 8 e 9 Sito esternodella legge 10 dicembre 1993, n. 515 .
2. La dichiarazione di decadenza è deliberata dal Consiglio regionale, entro quindici giorni dalla data di ricezione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, della comunicazione di cui all’Sito esternoart. 15, comma 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le parti omesse del presente articolo sono riportate in modifica alla L.R. 21 giugno 1983, n. 49 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.