Legge regionale 14 aprile 1995, n. 65
Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43 .
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 21 aprile 1995
Art. 3
- Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste di candidati
1. Il Presidente del Consiglio regionale invia alla Corte dei conti, entro dieci giorni dal ricevimento, i consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento che i rappresentanti di partiti, movimenti politici e liste di candidati devono presentare al Presidente del Consiglio regionale stesso, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43 .
2. I consuntivi di cui al comma precedente sono liberamente consultabili presso gli uffici consiliari; essi sono, altresì, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro tre mesi dalla data delle elezioni.
3. Sono, inoltre, liberamente consultabili presso gli uffici consiliari, nonché pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro un mese dal loro ricevimento, i risultati del controllo effettuato che la Corte dei conti riferisce al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43 .
4. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici e delle liste che abbiano ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all’art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni, immediatamente dopo la scadenza del termine il Presidente del Consiglio regionale provvede a darne comunicazione al Presidente della Camera dei deputati, ai fini della sanzione di cui all’art. 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 .
5. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici e delle liste che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, immediatamente dopo la scadenza del termine il Presidente del Consiglio regionale provvede a darne comunicazione alla Corte dei conti, ai fini della sanzione di cui all’art. 15, comma 14, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 .
Note del Redattore:
Le parti omesse del presente articolo sono riportate in modifica alla L.R. 21 giugno 1983, n. 49 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.