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Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni. (48)

Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui alla l.r. 2 agosto 2023, n. 36, art 20, la presente legge sarà abrogata.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995

Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi e promuove le opportune iniziative ai fini della loro tutela e conservazione.
Art. 2
- Tartufi destinati al consumo da freschi
1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
2) Tuber Melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d’estate o scorzone;
5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d’inverno o trifola nera;
7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidium Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.
2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono quelle di cui alla normativa comunitaria e nazionale vigente. (6)

Parole sostituite con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

3. L’esame per l’accertamento della specie può essere fatto a vista(7)

Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

e in caso di dubbio o contestazione con esame microscopico delle spore, eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado o del Centro per lo studio della micologia del terreno del C.N.R. di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali delle Università, di cui all’ultimo comma dell’Sito esternoart. 2 della L. 752/1985 , mediante rilascio di certificazione scritta. Con tali soggetti la Giunta regionale può stipulare apposita convenzione.
Art. 3
- Disciplina della raccolta
1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo che non siano state adempiute le procedure di cui all’ articolo 6
2. Agli effetti della presente legge i pascoli non sono da ritenersi compresi fra i terreni coltivati.
3. Il diritto di raccolta riservata di tartufi, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 2, della L. 752/1985 , nelle tartufaie "coltivate" ed in quelle "controllate" compete ai titolari della loro conduzione; tale diritto consente la raccolta di qualunque specie di tartufi, purché le aree tartufigene siano state preventivamente autorizzate e risultino delimitate da apposita tabellazione.
4. Le tabelle di cm. 20 x 30 con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, devono risultare collocate lungo la perimetrazione del terreno destinato a tartufaia ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e, in particolare, che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, a stampatello e ben leggibile da terra dovrà specificare quanto segue: "Raccolta di tartufi riservata. Attestazione comunale n....".
5. Le tabelle non sono soggette a tassa di registro.
6. Al fine di recar minor disturbo alla fauna selvatica nel periodo riproduttivo, dal 1 maggio al 30 giugno di ogni anno, è vietata la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolazione e cattura e nei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della l.r. 3/1994 .
7. Gli enti gestori di cui al titolo IV, capo I della legge regionale 31 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) (30)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 3.

, e successive modifiche e integrazioni, possono dare in concessione, ai fini della situazione delle tartufaie controllate, beni del patrimonio agricolo-forestale in loro gestione, con lo scopo di consentire in essi l’attività di raccolta organizzata dei tartufi, a imprenditori agricoli singoli o associati, con priorità a coltivatori diretti e cooperative agricole, o ad associazioni di tartufai locali di cui al successivo.
Art. 4
- Tartufaie controllate
1. Per tartufaie "controllate" si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene, preventivamente micorrizate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.
2. Per opportune pratiche colturali si intendono gli interventi di salvaguardia e miglioramento della efficienza produttiva della tartufaia naturale preesistente, nonché di tutela dell’ecosistema nel suo complesso, scelti, fra i seguenti, in relazione alle caratteristiche econologiche della tartufaia:
a) opere di regimazione delle acque superficiali, quali scoline, fossette, muretti a secco, graticciate;
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;
c) eliminazione della vegetazione infestante;
d) sarchiature superficiali dell’area coltivata; dette sarchiature non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;
e) sfoltimento dei polloni sulle ceppaie e, se in presenza di vegetazione eccessivamente fitta, diradamenti selettivi di piante arboree;
f) irrigazioni e pacciamature;
g) adozione, in prossimità della tartufaia, di pratiche agricole rispettose dell’ecosistema tartufigeno.
3. E’ considerata operazione di incremento di tartufaia naturale, l’inserimento, senza danneggiamento della stessa, di piantine tartufigene di specie idonea, preventivamente micorrizate, nella tartufaia naturale da migliorare od in prossimità della stessa, in terreno vocato, in numero non inferiore a 30 piante/Ha.
4. Qualora l’inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, il Comune competente per territorio può derogare a quanto previsto dal 3º comma, sentito il parere della competente struttura della Giunta regionale. (21)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 40.

Art. 5
- Tartufaie "coltivate"
1. Per tartufaie "coltivate" si intendono quelle costituite da impianto ex-novo di piante tartufigene, preventivamente micorrizate, in numero non inferiore a 100 piante/ha.
2. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la distribuzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.
Art. 6
- Raccolta riservata
1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:
1.1 Il richiedente inoltra al Comune competente per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.
Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:
a) mappa catastale particellare in duplice copia dell’area interessata dalla tartufaia;
b) documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell’area;
c) relazione tecnica comprendente:
- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall’intervento;
- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell’area (terreno, vegetazione, microclima);
- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;
- durata presunta per l’esecuzione degli interventi previsti;
- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate;
- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all’impianto della tartufaia coltivata e/o controllata;
1. 2 Il Comune effettua l’istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti e della rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti.
In caso di approvazione del progetto il Comune autorizza l’inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.
1. 3 Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell’avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:
a) dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;
b) attestato della Ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all’impianto sono micorrizate con le specie indicate;
c) attestato di controllo delle piantine preventivamente micorrizate da porre a dimora nella tartufaia rilasciato dalla competente struttura della Giunta regionale, (22)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 41.

entro 60 giorni dalla richiesta e comunque entro tempi tecnici utili per la loro messa a dimora, sulla base di una metodologia definitiva ed approvata dalla Giunta regionale.
1. 4 Il Comune verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l’attestato di riconoscimento entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza della presente legge.
Tale attestato ha validità di anni 5 a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell’interessato.
2. Il Comune per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi della competente struttura della Giunta regionale. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario alla competente struttura della Giunta regionale per formulare il suo parere tecnico, che, comunque, non può essere superiore a sessanta giorni. (23)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 41.

3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo art. 7 , comma 3, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.
4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato il quale non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all’ art. 21 della presente legge, comma 1, lettera o) ed avrà l’obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comune entro il termine da questi stabilito.
5. L’inosservanza dell’obbligo stabilito al precedente comma, autorizza il Comune a fare i lavori necessari e a provvedere alla riscossione delle relative spese.
Art. 7
- Consorzi volontari
1. Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartuficola, nonché di difesa dell’ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l’impianto di nuove tartufaie.
2. Al fine di garantire l’organicità della gestione delle aree tartufigene presenti all’interno del Consorzio, potranno essere incluse nei perimetri da tabellare aree nelle quali non sono effettuati interventi di miglioramento per una superficie non superiore ad 1/4 dell’area effettivamente oggetto d’intervento.
3. Il Comune approva il progetto presentato dal Consorzio e rilascia l’attestazione con le procedure dell’ art. 6 , previa acquisizione del parere tecnico della competente struttura della Giunta regionale. (24)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 42.

Art. 8
- Associazioni dei raccoglitori
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché di gestione delle tartufaie e di valorizzazione del prodotto, possono costituirsi associazioni dei raccoglitori.
2. Il riconoscimento da parte dei competenti Organi Regionali di dette associazioni avverrà con le procedure di cui alla l.r. 35 del 4 agosto 86.
3. Le associazioni che ottengono il riconoscimento ai sensi della l.r. 35/1986 , per poter accedere alle facilitazioni e agevolazioni previste dalla presente legge, dovranno dimostrare che il loro statuto prevede lo svolgimento di attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni e che almeno il 50% dei soci sono residenti o nelle aree geografiche di cui all’ art. 15 o nei territori dove abitualmente svolgono la loro attività di ricerca.
Art. 9
- Iniziative promozionali
Art. 10
1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l’accertamento della sua idoneità.
2. La Regione nomina le commissioni dinanzi alle quali deve essere sostenuto l’esame per il conseguimento dell’idoneità alla raccolta del tartufo. (32)

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 4.

2 bis. Ogni commissione rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova. (33)

Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 4.

3. L’articolazione territoriale, le modalità di effettuazione e svolgimento dell’esame e le regole per il funzionamento delle commissioni sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma. (32)

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 4.

4. Ogni commissione è composta da:
a) un dirigente regionale che la presiede;
b) un esperto designato dal Corpo Forestale dello Stato;
c) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;
d) due esperti designati dalle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 “Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private”), se esistenti nel territorio. (32)

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 4.

5. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.
6. L’esame di idoneità verte sul riconoscimento delle varie specie di tartufi, le tecniche di raccolta ed il miglioramento delle tartufaie nonché le tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, le normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.
7. Un dipendente della Regione (34)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 4.

svolge le funzioni di segretario della commissione.
8. Sono esentati dall’esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
- Tesserino di idoneità
1. L’aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l’idoneità, richiede al Comune di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità e la fotografia. L’età minima dei raccoglitori non può essere inferiore a 14 anni.
2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell’importo relativo all’abilitazione alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui all’ articolo 23 . (14)

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.2.

3. Il tesserino ha validità quinquennale ed è rinnovato su richiesta dell’interessato.
4. Il tesserino ha validità sull’intero territorio nazionale.
5. Presso la Giunta regionale (35)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 5.

è tenuto l’elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati dai Comuni ricadenti nel proprio territorio. A tale scopo i Comuni trasmettono semestralmente i relativi dati.
5 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012), i nominativi iscritti negli elenchi provinciali confluiscono nell’elenco nominativo dei titolari dei tesserini. (36)

Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 5.

6. Fatte salve tutte le altre disposizioni non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente articolo 10 , coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
Art. 12
- Modalità di ricerca e raccolta
1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.
2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l’ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, con l’apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
3. Le buche aperte per l’estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo.
4. E’ in ogni caso vietato:
a) la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
b) la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario;
c) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori delle ore indicate all’ articolo 13. (2)

Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 2.

Art. 13
1. La raccolta è consentita secondo il seguente calendario:
a) Tuber Magnatum: per tutto il territorio regionale dal 10 settembre al 31 dicembre; (19)

Lettera la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

b) Tuber melanosporum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;
c) Tuber brumale, var. moschatum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;
d) Tuber aestivum: per tutto il territorio regionale dal 1º giugno al 30 novembre;
e) Tuber uncinatum: per tutto il territorio regionale dal 1º ottobre al 31 dicembre;
f) Tuber brumale: per tutto il territorio regionale dal 1º gennaio al 15 marzo;
g) Tuber albidum: per tutto il territorio regionale dal 10 gennaio al 30 aprile; (19)

Lettera la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

h) Tuber macrosporum: per tutto il territorio regionale dal 1º settembre al 31 dicembre;
i) Tuber mesentericum: per tutto il territorio regionale dal 1º settembre al 31 gennaio.
2. La ricerca e la raccolta sono consentite secondo i seguenti orari solari:
gennaio dalle ore 7.00 alle ore 18.00;
febbraio dalle ore 6.30 alle ore 18.30;
marzo dalle ore 6.00 alle ore 19.00;
aprile dalle ore 5.00 alle ore 20.00;
maggio raccolta non consentita;
giugno dalle ore 4.00 alle ore 21.00;
luglio dalle ore 4.00 alle ore 20.30;
agosto dalle ore 4.30 alle ore 20.00;
settembre dalle ore 5.00 alle ore 19.30;
ottobre dalle ore 5.30 alle ore 18.30;
novembre dalle ore 6.30 alle ore 17.30;
dicembre dalle ore 7.00 alle ore 17.30.
Tali orari devono essere adeguati durante il periodo di validità dell'ora legale. (20)

Comma la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

3. Il Consiglio regionale con proprio atto può emanare eventuali variazioni ai periodi indicati ai commi 1. e 2. del presente articolo su proposta della Giunta regionale, su parere di almeno uno dei soggetti di cui all’ articolo 2 , comma 3, e della competente struttura della Giunta regionale. (26)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 44.

4. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, (37)

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 6.

sentito almeno uno degli istituti di cui all’ articolo 2 , (27)

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 44.

può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.
5. E’ comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.
6. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell’ art. 2 della presente legge, (27)

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 44.

ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta dietro formale richiesta documentata.
Art. 14
- Vendita di tartufi freschi
1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità.
2. I tartufi interi devono essere venduti separati dai tartufi spezzati.
3. I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.
4. Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensioni inferiore.
5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata all’ art. 2 , e la zona geografica di raccolta.
Art. 15
- Zone geografiche di provenienza tutela e valorizzazione
1. Allo scopo di qualificare la produzione regionale tartuficola, nonché di offrire al consumatore la conoscenza della provenienza del prodotto, vengono individuate le seguenti aree geografiche di raccolta:
1) tartufo toscano bianco del Casentino;
2) tartufo toscano bianco delle Colline Sanminiatesi;
3) tartufo toscano bianco delle Crete Senesi;
4) tartufo toscano bianco del Mugello;
5) tartufo toscano bianco della Val Tiberina.
2. La Giunta regionale (38)

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 7.

può proporre al Consiglio regionale l’istituzione di nuove zone geografiche di provenienza del prodotto con la relativa delimitazione, nonché la variazione (47)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 20.

della delimitazione delle aree geografiche di cui al precedente comma 1.
3. I Comuni ricadenti nelle zone di cui al primo e secondo comma, allo scopo di tutelare gli ambienti tartufigeni, possono individuare e delimitare le aree di effettiva produzione di tartufi attraverso gli strumenti e le procedure previsti dalla l.r. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) (44)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 48.

. A tal fine i Comuni possono avvalersi dell’apporto tecnico della competente struttura della Giunta regionale. (28)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 45.

Art. 16
- Lavorazione dei tartufi
1. La lavorazione del tartufo per la conservazione e successiva vendita può essere effettuata, per le specie di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente:
a) dalle imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura al Registro ditte nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e/o iscritte nel corrispondente settore del Registro delle imprese;
b) dai consorzi volontari, di cui al precedente articolo 7 ;
c) dalle cooperative di conservazione e commercializzazione. (8)

Comma sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

2. Sono fatte salve le norme di cui alla Sito esternoL. 9 febbraio 1963 n. 59 .
3. I tartufi conservati(9)

Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la data di confezione, il termine minimo di conservazione, la località di cui ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell’ art. 2 ed attenendosi alla specificazione delle zone di cui all’ art. 15 , la classifica ed in peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l’indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.
4. E’ fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari di cui alla Sito esternoL. 30 aprile 1962 n. 283 e relativo regolamento di esecuzione nonché successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 17
- Conservazione tartufi
1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto sale, restando facoltativa l’aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nell’etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.
2. L’impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre a quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sull’etichetta con termini appropriati e comprensibili.
3. E’ vietato in ogni caso l’uso di sostanze coloranti.
Art. 18
- Commercializzazione tartufi
1. I tartufi conservati sono posti in commercio solo se maturi, sani, ben puliti e contenuti in recipienti provvisti di etichetta con l’indicazione della specie e della classifica prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. (10)

Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 4.

2. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum. uncinatum. mesentericum;
b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell’etichetta.
3. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5%.
Art. 19
1. Sono incaricati dell' accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge gli agenti dipendenti dagli Enti locali, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, le guardie ambientali volontarie (GAV), gli organi di vigilanza e ispezione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) nonché, limitatamente alle aree oggetto di raccolta riservata, le guardie private riconosciute ai sensi del testo u nico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall’ Sito esternoarticolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", i soggetti incaricati dell’accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l’esibizione del tesserino di idoneità di cui all’ articolo 11 nonché della ricevuta relativa al pagamento dell’importo relativo all’abilitazione di cui all’ articolo 23 .
Art. 20
- Procedimento sanzionatorio
2. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni Sito esternodella Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). (39)

Parole aggiunte con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 8.

3. Gli agenti accertatori procedono al sequestro dei tartufi raccolti, messi in commercio o comunque detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.
4. Salvo il caso in cui emetta ordinanza di archiviazione, la Regione (40)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 8.

dispone sempre la confisca dei tartufi sequestrati ai sensi del precedente terzo comma con l’ordinanza ingiuntiva di pagamento.
5. In caso di pagamento in misura ridotta, la confisca è disposta con apposita ordinanza.
Art. 21
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi effettua la ricerca e la raccolta del tartufo senza aver conseguito il tesserino di cui all’articolo 11;
b) la sanzione da euro 100,00 a euro 600,00 per chi, pur essendo munito del tesserino, non ha  provveduto al pagamento dell’importo relativo all’abilitazione di cui all’ articolo 23 ;
c) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca e la raccolta in periodo di divieto o in ore non consentite;
d) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca o la raccolta senza l’ausilio del cane appositamente addestrato o senza idoneo attrezzo;
e) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta o la ricerca mediante la lavorazione andante (41)

Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 9.

del terreno o effettua buche in soprannumero o non riempite subito con il medesimo terreno di scavo per decara (41)

Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 9.

di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d’arte;
f) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi quindici anni dal rimboschimento; tali aree devono essere delimitate da tabelle recanti la scritta "area di rimboschimento fino al ...", disposte con la tipologia e le modalità di cui all’articolo 3, comma 4;
g) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi raccoglie tartufi immaturi: in detto caso si applica inoltre la sanzione di euro 100,00 per ogni tartufo colto immaturo;
h) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per la vendita al mercato pubblico di tartufi senza l’osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;
i) la sanzione da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta previsto dal calendario ovvero per chi esercita il commercio di tipi di  tartufo non previsti dall’articolo 2;
l) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi mette in commercio tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;
m) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la raccolta dei tartufi nei terreni di "raccolta di tartufo riservata" senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conducente il fondo o per chi esercita senza averne titolo la raccolta nei terreni d’uso civico tabellati con la scritta "raccolta di tartufo riservata - terre d’uso civico";
n) la tabellazione illegittima delle aree rimboschite è punita con una sanzione di euro 25,00 per ogni tabella apposta illegittimamente;
o) l’apposizione o il mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate è punita con una sanzione da euro 1.500,00 a euro 9.000,00;
p) la sanzione da euro 50,00 a euro 300,00 per chi non esibisce, all’atto dell’accertamento o entro tre giorni dalla data dell’accertamento stesso, il tesserino di cui all’articolo 11 e la ricevuta di pagamento dell’importo relativo all’abilitazione di cui all’ articolo 23 a richiesta degli agenti accertatori;
q) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 a chi non appone la tabellazione in conformità alle disposizioni di cui all’ articolo 3 , comma 4;
r) la sanzione da euro 150,00, a euro 900,00 per la violazione di cui all’ articolo 3 , commi 6 e 7;
s) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario di raccolta non espressamente richiamate dal presente articolo.
2. In caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 22, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.
3. Qualora sia accertata la violazione di cui al comma 1, lettera g), l’ammontare del pagamento in misura ridotta è determinato, da un minimo ad un massimo, con i criteri di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificato dall'articolo 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e, per la parte proporzionale, moltiplicando l’importo base indicato nella stessa lettera g) per il numero dei tartufi immaturi risultante dal verbale di accertamento.
Art. 22
- Recidiva
1. Ai fini della presente legge è considerato recidivo colui che dopo aver commesso una delle infrazioni di cui al primo comma dell’ articolo 21 , ne commette, nei cinque anni successivi, un’altra, ancorché diversa dalla precedente.
2. Le infrazioni accertate con provvedimento amministrativo o giurisprudenziale definitivo sono annotati, su richiesta della Regione (42)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 10.

, nel tesserino di cui all’ articolo 11 , a cura del Comune che lo ha rilasciato.
3. Alla terza violazione contestata è previsto il ritiro del tesserino per 1 anno.
Art. 23
1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino di idoneità, è tenuto al pagamento dell’importo relativo all’abilitazione alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al comma 3. Nei successivi anni di validità del tesserino il raccoglitore è tenuto al versamento annuale di pari importo prima dell’inizio dell’attività di ricerca e raccolta; tale versamento ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. Il pagamento dell’importo di cui al comma 1 non è dovuto in caso di non esercizio, per l’anno solare, dell’attività di ricerca e di raccolta.
3. L’importo relativo all’abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in Lit. 180.000, pari a Euro 92,96, e viene introitato direttamente dalla Regione Toscana. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, con atto deliberativo da assumersi entro il 30 novembre di ogni anno, può modificare detto importo.
Art. 24
- Norme transitorie
1. Permangono in vigore le attestazioni di tartufaia "coltivata" e "controllata" rilasciate ai sensi della precedente l.r. 58/1988.
2. L’attestato di cui al punto c) del comma 1.3 dell’ art. 6 dovrà essere esibito dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale della relativa metodologia di controllo.
3. Le associazioni dei tartufai già riconosciute, hanno un anno di tempo dall’entrata in vigore della presente legge per adeguarsi alla nuova normativa.
4. Permane in vigore la validità dei tesserini rilasciati sulla base della precedente normativa (l.r. 58/1988)
5. Il versamento della tassa di rilascio e della tassa annuale (5)

Parole sostituite con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 5.

, con le modalità e nei tempi di cui all’ art. 23 , ha inizio a partire dall’anno 1996.
6. Le associazioni dei tartufai già riconosciute ai sensi della l.r. 35/1986 , per poter accedere alle facilitazioni e agevolazioni previste dalla presente legge, devono, entro un anno, conformare il loro statuto a quanto richiesto dal precedente articolo 8 , comma 3.
Art. 25
1. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all’abilitazione di cui all’ articolo 23 sono impiegati, a decorrere dal 1 gennaio 2002, per incentivare interventi di tutela, valorizzazione e ripristino ambientale (45)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1.

.
2. La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi dell’articolo 23, in misura non inferiore al 90 per cento, a favore dei comuni e dei soggetti associativi di cui all’articolo 8, anche in collaborazione tra loro. (43)

Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1.

3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata in modo che le risorse assegnate per ambito provinciale siano proporzionali al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti, al 31 dicembre dell’anno precedente all’emanazione dell’avviso pubblico, nell’elenco di cui all'articolo 11, comma 5, presenti per ambito provinciale. (43)

Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1.

4. L’individuazione dei soggetti destinatari dei fondi e la ripartizione delle somme tra gli stessi sono effettuate dalla Giunta regionale sulla base di progetti presentati a seguito di apposito avviso pubblico. (43)

Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1.

4 bis. Nell’assegnazione delle risorse ai progetti la Giunta regionale opera tenendo conto dell’entità, della rilevanza e della storicità delle iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei territori tartufigeni ed il ripristino ambientale delle aree tartufigene. (46)

Comma inserito con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1.

4 ter. Nei casi in cui non siano presentati progetti per uno o più ambiti provinciali interessati alla ripartizione delle risorse, le stesse sono riassegnate ai progetti relativi agli altri ambiti provinciali con le modalità di cui al comma 3. (46)

Comma inserito con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1.

5. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per gli anni successivi al 2001, sono determinati sulla base delle somme introitate dalla Regione nell’anno precedente a seguito del versamento dell’importo delle abilitazioni di cui all’ articolo 23 e trovano copertura con la legge di bilancio.
Art. 26
- Norme finali
Allegati
- 1 - 2

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parole sostituite con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 5.

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Parole sostituite con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

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Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

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Comma sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

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Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 4.

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Allegati abrogati con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 5 .

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V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

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Articolo abrogato con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.5.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.6.

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Lettera la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

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Comma la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 42.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 45.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 10.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 20 .

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Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui alla l.r. 2 agosto 2023, n. 36, art 20 , la presente legge sarà abrogata.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.