Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50
Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995
Art. 3
- Disciplina della raccolta
1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo che non siano state adempiute le procedure di cui all’ articolo 6
2. Agli effetti della presente legge i pascoli non sono da ritenersi compresi fra i terreni coltivati.
3. Il diritto di raccolta riservata di tartufi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della L. 752/1985 , nelle tartufaie "coltivate" ed in quelle "controllate" compete ai titolari della loro conduzione; tale diritto consente la raccolta di qualunque specie di tartufi, purché le aree tartufigene siano state preventivamente autorizzate e risultino delimitate da apposita tabellazione.
4. Le tabelle di cm. 20 x 30 con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, devono risultare collocate lungo la perimetrazione del terreno destinato a tartufaia ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e, in particolare, che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, a stampatello e ben leggibile da terra dovrà specificare quanto segue: "Raccolta di tartufi riservata. Attestazione comunale n....".
5. Le tabelle non sono soggette a tassa di registro.
6. Al fine di recar minor disturbo alla fauna selvatica nel periodo riproduttivo, dal 1 maggio al 30 giugno di ogni anno, è vietata la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolazione e cattura e nei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della l.r. 3/1994 .
7. Gli enti gestori di cui al titolo IV, capo I della legge regionale 31 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) (30) , e successive modifiche e integrazioni, possono dare in concessione, ai fini della situazione delle tartufaie controllate, beni del patrimonio agricolo-forestale in loro gestione, con lo scopo di consentire in essi l’attività di raccolta organizzata dei tartufi, a imprenditori agricoli singoli o associati, con priorità a coltivatori diretti e cooperative agricole, o ad associazioni di tartufai locali di cui al successivo.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.
V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".
Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.
Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.