Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50
Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995
Art. 2
- Tartufi destinati al consumo da freschi
1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
2) Tuber Melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d’estate o scorzone;
5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d’inverno o trifola nera;
7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidium Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.
2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono quelle di cui alla normativa comunitaria e nazionale vigente. (6)
3. L’esame per l’accertamento della specie può essere fatto a vista(7)e in caso di dubbio o contestazione con esame microscopico delle spore, eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado o del Centro per lo studio della micologia del terreno del C.N.R. di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali delle Università, di cui all’ultimo comma dell’
art. 2 della L. 752/1985 , mediante rilascio di certificazione scritta. Con tali soggetti la Giunta regionale può stipulare apposita convenzione.

Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.
V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".
Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.
Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .