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Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995

Art. 6
- Raccolta riservata
1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:
1.1 Il richiedente inoltra al Comune competente per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.
Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:
a) mappa catastale particellare in duplice copia dell’area interessata dalla tartufaia;
b) documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell’area;
c) relazione tecnica comprendente:
- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall’intervento;
- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell’area (terreno, vegetazione, microclima);
- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;
- durata presunta per l’esecuzione degli interventi previsti;
- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate;
- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all’impianto della tartufaia coltivata e/o controllata;
1. 2 Il Comune effettua l’istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti e della rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti.
In caso di approvazione del progetto il Comune autorizza l’inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.
1. 3 Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell’avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:
a) dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;
b) attestato della Ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all’impianto sono micorrizate con le specie indicate;
c) attestato di controllo delle piantine preventivamente micorrizate da porre a dimora nella tartufaia rilasciato dalla competente struttura della Giunta regionale, (22)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 41.

entro 60 giorni dalla richiesta e comunque entro tempi tecnici utili per la loro messa a dimora, sulla base di una metodologia definitiva ed approvata dalla Giunta regionale.
1. 4 Il Comune verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l’attestato di riconoscimento entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza della presente legge.
Tale attestato ha validità di anni 5 a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell’interessato.
2. Il Comune per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi della competente struttura della Giunta regionale. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario alla competente struttura della Giunta regionale per formulare il suo parere tecnico, che, comunque, non può essere superiore a sessanta giorni. (23)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 41.

3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo art. 7 , comma 3, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.
4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato il quale non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all’ art. 21 della presente legge, comma 1, lettera o) ed avrà l’obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comune entro il termine da questi stabilito.
5. L’inosservanza dell’obbligo stabilito al precedente comma, autorizza il Comune a fare i lavori necessari e a provvedere alla riscossione delle relative spese.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parole sostituite con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 5.

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Parole sostituite con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

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Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

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Comma sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

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Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 4.

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Allegati abrogati con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 5 .

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V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

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Articolo abrogato con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.5.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.6.

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Lettera la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

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Comma la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 42.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 45.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 10.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 20 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.