Menù di navigazione

Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni. (48)

Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui alla l.r. 2 agosto 2023, n. 36, art 20, la presente legge sarà abrogata.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995

Art. 4
- Tartufaie controllate
1. Per tartufaie "controllate" si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene, preventivamente micorrizate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.
2. Per opportune pratiche colturali si intendono gli interventi di salvaguardia e miglioramento della efficienza produttiva della tartufaia naturale preesistente, nonché di tutela dell’ecosistema nel suo complesso, scelti, fra i seguenti, in relazione alle caratteristiche econologiche della tartufaia:
a) opere di regimazione delle acque superficiali, quali scoline, fossette, muretti a secco, graticciate;
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;
c) eliminazione della vegetazione infestante;
d) sarchiature superficiali dell’area coltivata; dette sarchiature non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;
e) sfoltimento dei polloni sulle ceppaie e, se in presenza di vegetazione eccessivamente fitta, diradamenti selettivi di piante arboree;
f) irrigazioni e pacciamature;
g) adozione, in prossimità della tartufaia, di pratiche agricole rispettose dell’ecosistema tartufigeno.
3. E’ considerata operazione di incremento di tartufaia naturale, l’inserimento, senza danneggiamento della stessa, di piantine tartufigene di specie idonea, preventivamente micorrizate, nella tartufaia naturale da migliorare od in prossimità della stessa, in terreno vocato, in numero non inferiore a 30 piante/Ha.
4. Qualora l’inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, il Comune competente per territorio può derogare a quanto previsto dal 3º comma, sentito il parere della competente struttura della Giunta regionale. (21)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 40.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole sostituite con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole sostituite con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegati abrogati con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui alla l.r. 2 agosto 2023, n. 36, art 20 , la presente legge sarà abrogata.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.