Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50
Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995
Art. 23
- Importo relativo all’abilitazione (17)
1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino di idoneità, è tenuto al pagamento dell’importo relativo all’abilitazione alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al comma 3. Nei successivi anni di validità del tesserino il raccoglitore è tenuto al versamento annuale di pari importo prima dell’inizio dell’attività di ricerca e raccolta; tale versamento ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. Il pagamento dell’importo di cui al comma 1 non è dovuto in caso di non esercizio, per l’anno solare, dell’attività di ricerca e di raccolta.
3. L’importo relativo all’abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in Lit. 180.000, pari a Euro 92,96, e viene introitato direttamente dalla Regione Toscana. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, con atto deliberativo da assumersi entro il 30 novembre di ogni anno, può modificare detto importo.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.
V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".
Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.
Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.