Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50
Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995
Art. 18
- Commercializzazione tartufi
1. I tartufi conservati sono posti in commercio solo se maturi, sani, ben puliti e contenuti in recipienti provvisti di etichetta con l’indicazione della specie e della classifica prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. (10)
2. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum. uncinatum. mesentericum;
b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell’etichetta.
3. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5%.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.
V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".
Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.
Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.