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Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995

Art. 13
1. La raccolta è consentita secondo il seguente calendario:
a) Tuber Magnatum: per tutto il territorio regionale dal 10 settembre al 31 dicembre; (19)

Lettera la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

b) Tuber melanosporum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;
c) Tuber brumale, var. moschatum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;
d) Tuber aestivum: per tutto il territorio regionale dal 1º giugno al 30 novembre;
e) Tuber uncinatum: per tutto il territorio regionale dal 1º ottobre al 31 dicembre;
f) Tuber brumale: per tutto il territorio regionale dal 1º gennaio al 15 marzo;
g) Tuber albidum: per tutto il territorio regionale dal 10 gennaio al 30 aprile; (19)

Lettera la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

h) Tuber macrosporum: per tutto il territorio regionale dal 1º settembre al 31 dicembre;
i) Tuber mesentericum: per tutto il territorio regionale dal 1º settembre al 31 gennaio.
2. La ricerca e la raccolta sono consentite secondo i seguenti orari solari:
gennaio dalle ore 7.00 alle ore 18.00;
febbraio dalle ore 6.30 alle ore 18.30;
marzo dalle ore 6.00 alle ore 19.00;
aprile dalle ore 5.00 alle ore 20.00;
maggio raccolta non consentita;
giugno dalle ore 4.00 alle ore 21.00;
luglio dalle ore 4.00 alle ore 20.30;
agosto dalle ore 4.30 alle ore 20.00;
settembre dalle ore 5.00 alle ore 19.30;
ottobre dalle ore 5.30 alle ore 18.30;
novembre dalle ore 6.30 alle ore 17.30;
dicembre dalle ore 7.00 alle ore 17.30.
Tali orari devono essere adeguati durante il periodo di validità dell'ora legale. (20)

Comma la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

3. Il Consiglio regionale con proprio atto può emanare eventuali variazioni ai periodi indicati ai commi 1. e 2. del presente articolo su proposta della Giunta regionale, su parere di almeno uno dei soggetti di cui all’ articolo 2 , comma 3, e della competente struttura della Giunta regionale. (26)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 44.

4. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, (37)

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 6.

sentito almeno uno degli istituti di cui all’ articolo 2 , (27)

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 44.

può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.
5. E’ comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.
6. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell’ art. 2 della presente legge, (27)

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 44.

ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta dietro formale richiesta documentata.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parole sostituite con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 5.

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Parole sostituite con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

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Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

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Comma sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

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Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 4.

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Allegati abrogati con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 5 .

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V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

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Articolo abrogato con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.5.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.6.

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Lettera la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

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Comma la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 42.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 45.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 10.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 20 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.