Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50
Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995
Art. 13
- Calendario di raccolta (3)
1. La raccolta è consentita secondo il seguente calendario:
b) Tuber melanosporum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;
c) Tuber brumale, var. moschatum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;
d) Tuber aestivum: per tutto il territorio regionale dal 1º giugno al 30 novembre;
e) Tuber uncinatum: per tutto il territorio regionale dal 1º ottobre al 31 dicembre;
f) Tuber brumale: per tutto il territorio regionale dal 1º gennaio al 15 marzo;
h) Tuber macrosporum: per tutto il territorio regionale dal 1º settembre al 31 dicembre;
i) Tuber mesentericum: per tutto il territorio regionale dal 1º settembre al 31 gennaio.
2. La ricerca e la raccolta sono consentite secondo i seguenti orari solari:
gennaio dalle ore 7.00 alle ore 18.00;
febbraio dalle ore 6.30 alle ore 18.30;
marzo dalle ore 6.00 alle ore 19.00;
aprile dalle ore 5.00 alle ore 20.00;
maggio raccolta non consentita;
giugno dalle ore 4.00 alle ore 21.00;
luglio dalle ore 4.00 alle ore 20.30;
agosto dalle ore 4.30 alle ore 20.00;
settembre dalle ore 5.00 alle ore 19.30;
ottobre dalle ore 5.30 alle ore 18.30;
novembre dalle ore 6.30 alle ore 17.30;
dicembre dalle ore 7.00 alle ore 17.30.
Tali orari devono essere adeguati durante il periodo di validità dell'ora legale. (20)
3. Il Consiglio regionale con proprio atto può emanare eventuali variazioni ai periodi indicati ai commi 1. e 2. del presente articolo su proposta della Giunta regionale, su parere di almeno uno dei soggetti di cui all’ articolo 2 , comma 3, e della competente struttura della Giunta regionale. (26)
4. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, (37) sentito almeno uno degli istituti di cui all’ articolo 2 , (27) può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.
5. E’ comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.
6. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell’ art. 2 della presente legge, (27) ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta dietro formale richiesta documentata.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.
V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".
Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.
Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.