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Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni. (48)

Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui alla l.r. 2 agosto 2023, n. 36, art 20, la presente legge sarà abrogata.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995

Art. 12
- Modalità di ricerca e raccolta
1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.
2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l’ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, con l’apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
3. Le buche aperte per l’estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo.
4. E’ in ogni caso vietato:
a) la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
b) la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario;
c) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori delle ore indicate all’ articolo 13. (2)

Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 2.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parole sostituite con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 5.

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Parole sostituite con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

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Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.

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Comma sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

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Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 4.

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Allegati abrogati con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 5 .

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V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

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Articolo abrogato con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.5.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.6.

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Lettera la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

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Comma la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 42.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 45.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 10.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 20 .

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Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui alla l.r. 2 agosto 2023, n. 36, art 20 , la presente legge sarà abrogata.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.