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Legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3

Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima dell' 11 gennaio 1995

Art. 5
- Limiti allo svolgimento dell’attività - Autorizzazione per il trattamento di alcune specie
1. L’attività di tassidermia ed imbalsamazione è consentita esclusivamente su specie appartenenti alla:
a) fauna selvatica di cui all’Sito esternoart. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , purché abbattuta nel rispetto della normativa vigente in materia;
b) fauna selvatica esotica purché l’abbattimento, l’importazione o, comunque, l’impossessamento siano avvenuti in conformità della legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;
c) fauna domestica.
2. È inoltre consentita la preparazione di esemplari di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni vigenti in materia.
3. Nel caso di richiesta di imbalsamazione o preparazione tassidermica relativa a specie, particolarmente protette, non cacciabili o cacciabili, ma avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia, ai sensi della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 , i tassidermisti devono essere autorizzati al trattamento dell’esemplare dalla Regione (8)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 68.

secondo le modalità di cui al successivo art. 6

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 1.

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Parole sostituite con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 24.

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Articolo abrogato con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 25.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 3.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 , 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 . (di modifica della presente legge).

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 67.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 68.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 69.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 69.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 69.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 69.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 70.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 71.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.