Legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3
Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima dell' 11 gennaio 1995
Art. 5
- Limiti allo svolgimento dell’attività - Autorizzazione per il trattamento di alcune specie
1. L’attività di tassidermia ed imbalsamazione è consentita esclusivamente su specie appartenenti alla:
a) fauna selvatica di cui all’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , purché abbattuta nel rispetto della normativa vigente in materia;
b) fauna selvatica esotica purché l’abbattimento, l’importazione o, comunque, l’impossessamento siano avvenuti in conformità della legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;
c) fauna domestica.
2. È inoltre consentita la preparazione di esemplari di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni vigenti in materia.
3. Nel caso di richiesta di imbalsamazione o preparazione tassidermica relativa a specie, particolarmente protette, non cacciabili o cacciabili, ma avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , i tassidermisti devono essere autorizzati al trattamento dell’esemplare dalla Regione (8) secondo le modalità di cui al successivo art. 6
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 1.
La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 , 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 . (di modifica della presente legge).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.