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Legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3

Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima dell' 11 gennaio 1995


Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 1.

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Parole sostituite con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 24.

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Articolo abrogato con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 25.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 3.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 , 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 . (di modifica della presente legge).

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 67.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 68.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 69.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 69.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 69.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 69.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 70.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 71.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.